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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2472/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 3987/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/10/2024 notificata il 09/10/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 465,60 a parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202502383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 465,60 a titolo di Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 465,60 a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito la sentenza mediante pagamento della somma dovuta nell'ottobre 2025. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con nota depositata il 19 dicembre 2025, la cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente e aveva reso non più attuale la controversia di ottemperanza. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese di lite in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, tenendo conto della spiccata serialità della controversia, dell'esito del giudizio e dell'assimilabilità del processo di ottemperanza, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pronuncia giudiziale azionata, determinando la piena soddisfazione della pretesa, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente carattere seriale, il giudice può tener conto della serialità della controversia, dell'esito del giudizio e dell'assimilabilità del rito al processo di esecuzione ai fini del regime tariffario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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