Sentenza del 13/07/2017 n. 17259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione di somme percepite a titolo di assegno divorzile, ritenute assimilabili a redditi di lavoro dipendente. La contribuente aveva impugnato l'atto oltre il termine calcolato dall'Ufficio, sostenendo che la notifica si fosse perfezionata soltanto il 13 febbraio 2008, data del ritiro del piego, e non il 7 dicembre 2007, data della compiuta giacenza. La CTR aveva ritenuto viziata la notifica per la mancata indicazione dell'affissione o dell'immissione dell'avviso nella cassetta. L'Agenzia ha sostenuto, tra l'altro, che l'eventuale nullità della notifica fosse stata sanata dalla proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la proposizione del ricorso da parte della contribuente avesse sanato l'eventuale nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto. Il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, mentre il terzo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della contribuente, relativo alla debenza dell'imposta e alla corretta qualificazione fiscale degli assegni divorzili, è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni di merito non esaminate dalla CTR. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Per le notificazioni degli avvisi di accertamento si applicano, in quanto compatibili, le regole delle notificazioni nel processo civile. La notificazione costituisce una condizione di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo dell'atto impositivo.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento sana l'eventuale nullità della notificazione, perché dimostra che l'atto è stato conosciuto dal contribuente e ha raggiunto il proprio scopo.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
Disciplina il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta, compresa la procedura di compiuta giacenza e gli adempimenti necessari per rendere presuntivamente conoscibile l'atto al destinatario.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
Disciplina la richiesta di accertamento con adesione e il relativo termine, che decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto impositivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Prevede il termine perentorio per proporre ricorso tributario, la cui decorrenza dipende dal perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato.
T.U.I.R., art. 47, lett. i), nella numerazione applicabile ratione temporis
La disposizione è stata richiamata dall'Ufficio per qualificare gli assegni periodici percepiti dal coniuge come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La Corte non ha però deciso nel merito la correttezza di tale qualificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento può essere sanato dalla proposizione del ricorso, perché l'impugnazione dimostra che il contribuente ha conosciuto l'atto e che la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non equivale necessariamente a riconoscere la tempestività del ricorso: la questione della decorrenza del termine di impugnazione può restare rilevante, soprattutto se l'Ufficio la deduce correttamente e in modo specifico.
- Chi contesta una notificazione deve distinguere tra inesistenza e nullità: la nullità è normalmente sanabile con la conoscenza effettiva e l'impugnazione dell'atto, mentre l'inesistenza può avere conseguenze diverse.
- Le questioni di merito non esaminate dal giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi consentiti dalla legge; normalmente la causa deve essere rinviata al giudice di merito per il loro esame.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta da una parte: il giudice di rinvio deve ancora decidere il merito della pretesa fiscale e le relative spese.
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