Cassazione Civile, Sentenza n. 22167/2020 del 14/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di revisione del classamento (riclassamento) ex art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a quattordici unità immobiliari e all'accatastamento in categoria superiore di altra unità. Il ricorrente denunciava l'insufficiente motivazione dell'atto di riclassamento, lamentando la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 L. 241/1990 e richiamando altresì profili di illegittimità con riguardo alle norme catastali richiamate (d.P.R. n. 138/1998 e d.P.R. 1142/1949). In sostanza l'Istituto contestava che l'avviso massivo non aveva indicato gli elementi specifici relativi a ciascuna unità che avrebbero giustificato il nuovo classamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 in quanto l'avviso di riclassamento non era adeguatamente motivato con riferimento agli elementi concreti (tra quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138/1998) che avevano inciso sul diverso classamento delle singole unità. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata; decidendo nel merito (ex art. 384 c.p.c.) la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente e ha annullato l'avviso impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La procedura di revisione parziale del classamento prevista dal comma 335 non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione specifica relativamente agli elementi che hanno concretamente inciso sul diverso classamento delle singole unità; la disciplina va interpretata alla luce delle regole ordinarie sulla revisione del classamento
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Imposta l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi; applicata agli atti di riclassamento catastale l'art. 3 richiede una motivazione adeguata e puntuale che renda note al contribuente le ragioni concrete del provvedimento
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9
Le regole dettate per la revisione del classamento dall'art. 9 si applicano anche alla procedura prevista dall'art. 1, comma 335 della L. 311/2004, limitando la discrezionalità dell'Amministrazione e richiedendo l'osservanza di criteri tecnici
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8
Individua gli elementi (es. qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona di mercato, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità) che devono essere considerati e indicati nella motivazione del riclassamento, posto che sono quelli che incidono concretamente sulla qualificazione della singola unità
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e)
Richiama il criterio di tener conto contemporaneamente dei caratteri specifici di ciascuna unità, del fabbricato e della microzona, principio che si applica anche alla revisione del classamento ex comma 335 della L. 311/2004
Corte Costituzionale, sentenza n. 249/2017
la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento
La Corte Costituzionale ha sottolineato che, anche quando l'operazione è massiva e 'diffusa', l'Amministrazione deve fornire motivazioni rigorose e specifiche sugli elementi che hanno inciso sul diverso classamento delle singole unità
Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 16 febbraio 2005 (pubbl. G.U. 18/2/2005)
Ha stabilito modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e individuato una soglia (citata in sentenza come il 35%) per l'ambito di significatività dello scostamento; tuttavia, secondo la Corte, il richiamo a tale provvedimento non esime l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione specifica per ciascuna unità
d.P.R. 14 aprile 1949, n. 1142, art. 60
Richiamato in sede di censura dal ricorrente; nella decisione impugnata la Commissione non ha esaurito la pronuncia su talune eccezioni basate su questa norma, ma la Corte di legittimità ha risolto la controversia sul profilo motivazionale senza necessità di ulteriori accertamenti
Massime di principio
- Un atto di riclassamento catastale massivo (ex art. 1, comma 335 L. 311/2004) deve contenere una motivazione specifica e puntuale riferita agli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento di ciascuna unità; il mero richiamo alla normativa o a provvedimenti generali non è sufficiente.
- I criteri tecnici indicati dal d.P.R. n. 138/1998 (in particolare art. 8) devono essere esplicitamente considerati e richiamati nella motivazione quando sono quelli a giustificare la riclassificazione di una singola unità.
- La giurisprudenza e la Corte Costituzionale richiedono una motivazione rigorosa anche per le operazioni di massa, perché solo così il contribuente può comprendere ex ante le ragioni dell'atto e valutare l'impugnazione.
- Se manca la motivazione richiesta, il giudice può cassare l'atto e decidere nel merito senza rinviare ad istruttoria supplementare, con possibile annullamento dell'avviso impugnato.
- In giudizio è possibile ottenere la compensazione delle spese quando, al tempo della proposizione del ricorso, la giurisprudenza sulla questione non era univoca; tuttavia la regola generale è che la soccombenza importa condanna alle spese salvo ragioni di particolare incertezza giurisprudenziale.
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