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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01608/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata eccessiva di un giudizio civile presupposto, iniziato nel 2014 davanti al Tribunale e definito in appello nel 2022, avente ad oggetto la nullità di un contratto bancario e la restituzione di somme asseritamente dovute dal correntista. La domanda era stata dichiarata inammissibile nei gradi di merito perché la ricorrente non aveva esperito i rimedi preventivi previsti dall'art. 1-ter della legge Pinto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 1-ter L. n. 89/2001, sostenendo che: i rimedi preventivi non erano in concreto esperibili; la richiesta di mutamento del rito in sommario o di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sarebbe stata una mera formalità, rimessa alla discrezionalità del giudice; la controversia, per complessità istruttoria, non si prestava al rito sommario né alla decisione orale; la richiesta di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sarebbe stata valorizzata in modo insufficiente; il suo comportamento processuale sarebbe stato comunque conforme al canone del comportamento collaborativo richiesto dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2020, secondo cui la disciplina dei rimedi preventivi richiede alla parte un comportamento collaborativo con il giudice, mediante la manifestazione della disponibilità al passaggio a un rito semplificato o a un modello decisorio concentrato in tempo utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata. Ha precisato che non occorre che l'istanza abbia effettiva efficacia acceleratoria, poiché ciò dipende dalla discrezionalità del giudice, ma che è necessario che la parte suggerisca un modello alternativo teleologicamente idoneo ad accelerare il processo. Nel caso concreto, la semplice richiesta di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è stata considerata un mero invito privo di idoneità a integrare il rimedio preventivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità; è stata esclusa, inoltre, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in materia di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 1-ter L. n. 89/2001

    La parte che chiede equa riparazione deve aver esperito i rimedi preventivi; la Corte ribadisce che ciò implica un comportamento collaborativo consistente nella proposta di un modello processuale alternativo acceleratorio.

  • art. 2, comma 1, L. n. 89/2001

    La domanda di equa riparazione è inammissibile se non sono stati esperiti i rimedi preventivi richiamati dalla norma.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Indica il rimedio di opposizione avverso il decreto sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È richiamato come possibile modello decisorio concentrato; la sua mera sollecitazione, se non idonea a rappresentare un rimedio preventivo effettivo, non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in materia di equa riparazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per equa riparazione la parte istante deve dimostrare di aver tenuto un comportamento collaborativo con il giudice, prospettando tempestivamente un modello processuale alternativo idoneo ad accelerare la definizione del giudizio presupposto.
  • Ai fini dell'inammissibilità della domanda non rileva che il rimedio preventivo sarebbe stato certamente accolto o effettivamente utile: conta che la parte lo abbia concretamente attivato o sollecitato in modo idoneo, mentre la concreta adozione del rito acceleratorio dipende dalla discrezionalità del giudice.
  • La semplice richiesta di anticipazione dell'udienza o di accelerazione generica del processo non equivale, di per sé, all'esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge Pinto, se non si traduce nella proposta di un diverso modulo decisorio o procedimentale previsto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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