Cassazione Penale, Sentenza n. 7326/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno chiedendo il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Sosteneva che, quanto meno con riferimento ai primi due capi relativi a condotte di cessione di sostanza stupefacente, vi fossero chiari indici di unicità di disegno criminoso: perfetta sovrapponibilità spaziale e temporale degli episodi, ritenendo irrilevante la non coincidenza dei quantitativi e delle modalità di cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa valutazione, anche in sede di esecuzione, per verificare se i reati successivi fossero stati programmati al momento del primo reato. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse adeguatamente motivato le proprie conclusioni, evidenziando elementi decisivi per escludere l'unicità del disegno criminoso: diverse modalità di attuazione delle condotte, diverso grado di offensività e assenza di ulteriori concreti e univoci elementi di collegamento. Perciò il vizio addotto era mera contestazione di merito non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Regola il riconoscimento della continuazione: richiede verifica se i reati successivi fossero stati programmati al momento della commissione del primo reato, valutando elementi come modalità, sistematicità, condizioni soggettive e altri indici che rivelino un unico disegno criminoso
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per profili di colpa correlati a impugnazioni irrituali o manifestamente infondate
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita e non può basarsi solo sulla prossimità spaziale o temporale: tali elementi sono indizi, non automaticamente decisivi
- Devono essere considerati congiuntamente: modalità delle condotte, grado di offensività, sistematicità rispetto alle abitudini di vita, condizioni soggettive e altri elementi concreti che possano indicare un unico programma criminoso
- La decisione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente, illogica o affetta da travisamento dei fatti; confutazioni di puro merito non sono idonee a ribaltare la valutazione di unicità del disegno criminoso
- Differenze nelle quantità o nelle modalità operative non escludono automaticamente la continuazione, ma possono assumere rilievo se insieme ad altri elementi indicano la pluralità di programmi criminosi
- Ricorrere in cassazione senza fondamento può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta irrituale o gravata da colpa
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