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Sentenza

Sentenza n. 6228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IX, che aveva accolto l’impugnazione della Farmacia titolare della prima sede contro la delibera comunale favorevole alla collocazione della seconda sede in via Salvo D’Acquisto e contro le successive attestazioni e pareri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I farmacisti assegnatari della seconda sede farmaceutica del Comune di Curti hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato la delibera comunale n. 37 del 2024 e gli atti collegati relativi alla collocazione della sede in via Salvo D’Acquisto. Gli appellanti hanno sostenuto che la disciplina non imponesse una perimetrazione rigorosamente cartografica delle sedi, essendo sufficiente l’indicazione della località o zona; che il Comune disponesse di ampia discrezionalità pianificatoria, orientata all’equa distribuzione del servizio e all’accessibilità dei cittadini; che via Salvo D’Acquisto fosse comunque compresa nella zona della sede n. 2 e che i pareri dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti non fossero necessari, trattandosi di una collocazione e non dell’istituzione di una nuova sede. È stata inoltre dedotta l’erroneità della decisione del TAR per avere riconosciuto natura lesiva ad atti qualificati formalmente come pareri o attestazioni. Il Comune e la Regione hanno riproposto l’eccezione di difetto di interesse, sostenendo che gli atti fossero meramente endoprocedimentali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo che la delibera comunale e le successive attestazioni, benché formalmente qualificate come pareri, fossero immediatamente lesive perché dirette a modificare i confini delle sedi farmaceutiche senza i presupposti di legge. Nel merito, ha rilevato che la collocazione in via Salvo D’Acquisto riguardava un’area diversa da quella delimitata dalla delibera comunale n. 56 del 2012 per la sede n. 2 e prossima alla zona già servita dalla Farmacia titolare della prima sede; pertanto, la delibera n. 37 del 2024 aveva sostanzialmente modificato la perimetrazione originaria. Tale rideterminazione richiedeva i preventivi pareri obbligatori dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475 del 1968. Il Comune, inoltre, non aveva dimostrato che la pianificazione originaria non fosse più adeguata alle esigenze del territorio o che mancassero locali idonei nella zona individuata, né aveva svolto un’istruttoria adeguata sulle ragioni della diversa ubicazione. La discrezionalità comunale in materia non è rigidamente geo-cartografica, ma la collocazione di una sede in un’area già servita deve essere giustificata in relazione alla popolazione interessata e al criterio prioritario dell’equa distribuzione del servizio. Una diversa collocazione sarebbe stata possibile soltanto mediante un atto di revisione adeguatamente motivato, almeno sul piano generale. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 475/1968

    La disposizione impone l’acquisizione dei preventivi pareri dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti anche nel procedimento di rideterminazione dell’originario perimetro di una sede farmaceutica, non soltanto in quello istitutivo di una nuova sede.

Massime di principio

  • Gli atti comunali formalmente qualificati come pareri o attestazioni sono immediatamente lesivi e impugnabili quando producono sostanzialmente una modifica dei confini o della perimetrazione delle sedi farmaceutiche.
  • La rideterminazione dell’originario perimetro di una sede farmaceutica è soggetta all’acquisizione dei preventivi pareri obbligatori dell’Asl territorialmente competente e dell’Ordine dei Farmacisti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475 del 1968.
  • Il potere comunale di pianificazione delle sedi farmaceutiche non deve necessariamente essere esercitato secondo una delimitazione rigorosamente geo-cartografica, ma una collocazione in un’area diversa da quella originariamente individuata richiede una revisione adeguatamente istruita e motivata.
  • La scelta di collocare una sede farmaceutica in un’area già servita da esercizi preesistenti deve essere giustificata in relazione all’entità della popolazione interessata e al criterio prioritario dell’equa distribuzione del servizio sul territorio.
  • La semplice presa d’atto della richiesta del privato non è sufficiente a modificare la localizzazione di una sede farmaceutica: l’amministrazione deve accertare e motivare l’eventuale mutamento delle esigenze territoriali o l’assenza di locali idonei nella zona originariamente individuata.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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