Sentenza n. 3043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio della Prefettura sull’istanza di assegnazione di misure di accoglienza e aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena su un’istanza diretta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo rilevante la comunicazione dell’amministrazione relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti in condizioni analoghe, in attesa di provvedere in base alle disponibilità. Il TAR aveva inoltre fatto derivare da tale esito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado. L’appellante ha dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e della revoca del patrocinio. Nelle more dell’appello, la Prefettura ha adottato un provvedimento positivo sull’istanza di accoglienza; l’appellante ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, insistendo invece sulla riforma del capo concernente il patrocinio e sulle spese del doppio grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché l’amministrazione aveva finalmente provveduto in senso positivo sull’istanza di approntamento delle misure di accoglienza. Ha tuttavia accolto il motivo d’appello relativo al patrocinio a spese dello Stato e riformato la sentenza di primo grado, confermando l’ammissione al patrocinio per il giudizio davanti al TAR e ammettendo definitivamente l’appellante al patrocinio per il grado d’appello. Il Collegio ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva erroneamente revocato il patrocinio: la pretesa azionata era fondata, poiché l’obbligo dell’amministrazione di provvedere non può considerarsi adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, quale l’inserimento in un elenco di persone in attesa di una decisione secondo disponibilità, che non accoglie né respinge la domanda. Tale conclusione è stata ritenuta rafforzata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, causa C-97/24. Le spese del doppio grado, pari a euro 2.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione secondo soccombenza; la liquidazione comprende anche i compensi relativi alla fase cautelare. Il pagamento deve essere effettuato a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 del t.u. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa azionata, facendo venir meno l’utilità della decisione sul silenzio.
art. 133 t.u. n. 115/2002
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente sono pagate a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
sentenza CGUE, III Sezione, 1° agosto 2025, causa C-97/24
È richiamata quale elemento che rafforza la conclusione secondo cui l’obbligo di provvedere non è adempiuto da una risposta meramente interlocutoria o soprassessoria, priva di decisione sulla pretesa dell’interessato.
Massime di principio
- L’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza non può ritenersi adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio o interlocutorio che si limiti a collocare l’interessato in un elenco o a rinviare la decisione alla disponibilità futura, senza accogliere né respingere la pretesa.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento positivo idoneo a soddisfare integralmente la pretesa dell’interessato, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda relativa all’inerzia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fondatezza della pretesa azionata nel giudizio contro il silenzio esclude la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando il giudice di primo grado abbia dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un articolato ragionamento e non per manifesta infondatezza.
- La definizione positiva dell’istanza solo in prossimità della conclusione del giudizio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado secondo il principio di soccombenza virtuale o sostanziale.
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