Cassazione Civile, Ordinanza n. 24178/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo e della cartella di pagamento relativa a IRAP per l’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo invalida la notifica della cartella eseguita a mezzo posta, in assenza dell’avviso di ricevimento, e aveva compensato integralmente le spese dei due gradi di merito richiamando la "particolarità della situazione". In cassazione, l’agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica fosse stata correttamente eseguita secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta e che quindi non fosse necessaria la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. La società, con ricorso principale, ha censurato la compensazione delle spese, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., motivazione apparente e mancanza delle specifiche gravi ed eccezionali ragioni richieste per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società sulla sola questione delle spese di lite, ritenendo che la motivazione della CTR sulla compensazione fosse generica e quindi inidonea a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall’art. 92 c.p.c. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, poiché la censura sulla disciplina di notificazione era nuova e non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente localizzata negli atti dei gradi di merito. La decisione di merito è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è stata invocata sia dal ricorrente incidentale sia dal ricorrente principale come base del controllo di legittimità
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla società per denunciare motivazione apparente e vizi processuali nella regolazione delle spese
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se non indica specificamente dove, come e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 140 c.p.c.
invocato per sostenere l’invalidità della notifica per mancato invio/ricevimento della raccomandata informativa nelle ipotesi di irreperibilità relativa
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per sostenere che la notifica della cartella rientrasse nella disciplina dell’irreperibilità assoluta
art. 91 c.p.c.
richiamato quale regola della soccombenza in tema di spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma e con esplicita indicazione delle ragioni
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente della decisione sulle spese
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dalla società nel quadro delle censure sulle spese e sulla liquidazione
art. 13 del d.l. n. 132 del 2014
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore
d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese
d.m. n. 37 del 2018
richiamato quale aggiornamento della disciplina tariffaria
d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per le norme del processo tributario sulle spese e sul rito
artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.
richiamati dalla società a sostegno delle censure sulla motivazione e sulla regolazione delle spese
artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati dalla società nel novero delle fonti di tutela invocate
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati dalla società come parametri convenzionali
art. 117 Cost.
richiamato come parametro di coordinamento con CEDU e diritto UE
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014
la Corte afferma che, per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, si applica la disciplina sulla compensazione delle spese ivi introdotta
art. 92, comma 2, c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018
la compensazione è limitata a soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la parte che le prospetta deve rispettare il requisito di specificità e l’onere di autosufficienza, indicando puntualmente dove la questione sia stata già posta.
- La compensazione totale o parziale delle spese processuali è legittima solo nei casi tassativamente consentiti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e richiede una motivazione esplicita, riferita a circostanze specifiche della controversia; formule generiche come la mera "particolarità della situazione" non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito deroga al principio di soccombenza nella regolazione delle spese, la motivazione deve consentire il controllo in sede di legittimità; in difetto, la statuizione va cassata.
- Nel giudizio tributario instaurato dopo la riforma del 2014, la disciplina della compensazione delle spese va applicata nei limiti definiti dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
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