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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33659/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

La controversia riguarda il contributo unificato dovuto per un ricorso amministrativo avverso silenzio-rigetto proposto dinanzi al TAR. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente, negando l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le organizzazioni di volontariato che agiscono per i propri scopi statutari, e aveva inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per effetto del rigetto. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 8 l. 266/1991, dell'art. 10 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 27-bis dell'allegato B al d.P.R. 642/1972, prospettando in subordine anche questione di costituzionalità; con il secondo ha censurato la falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sostenendo che il raddoppio del contributo unificato non sarebbe applicabile nel processo tributario di secondo grado. Nella memoria successiva ha rinunciato al primo motivo e alla questione di costituzionalità, insistendo solo sul secondo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della rinuncia, richiamando il principio per cui la rinuncia a uno o più motivi rende superflua la decisione sulle relative censure. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato e decidendo nel merito che tale raddoppio non è applicabile al processo tributario. Ha quindi confermato l'orientamento costante secondo cui l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, norma eccezionale e sanzionatoria, è circoscritta al processo civile e non è estensibile in via analogica o interpretativa al contenzioso tributario. Ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza che la Corte entri nel merito della censura per la rinuncia sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Indicata nel primo motivo quale ulteriore parametro di impugnazione.

  • art. 8 l. 266 del 1991

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione dal contributo unificato per le organizzazioni di volontariato, ma la censura è stata rinunciata.

  • art. 10 d.P.R. 115 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione dal contributo unificato, ma la censura è stata rinunciata.

  • art. 27-bis dell'allegato B al d.P.R. 642 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione dal pagamento, ma la Corte non si pronuncia nel merito del motivo rinunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato, previsto per infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non si applica ai giudizi tributari perché misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, circoscritta al processo civile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per identificare la fonte del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato in tema di efficacia della rinuncia ai motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia a uno o più motivi di ricorso per cassazione determina l'inammissibilità sopravvenuta di quei motivi per carenza d'interesse, senza necessità di una pronuncia sul loro fondamento.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è applicabile in via estensiva o analogica ai giudizi tributari.
  • Nel processo tributario la statuizione sul raddoppio del contributo unificato va annullata se applicata sulla base di una norma che il testo e la funzione circoscrivono al processo civile.
  • Quando la Corte cassa solo sulla statuizione relativa al contributo unificato, può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La compensazione delle spese di merito è possibile in una valutazione complessiva dell'esito della lite, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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