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Sentenza

Sentenza n. 3045/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 358/2024, depositata e resa pubblica il 28.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21/2024.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che si è costituita con atto di mera forma senza allegare l'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha inoltre richiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e rilevando che il Ministero non aveva dimostrato né dedotto l'adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che egli operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora: il Collegio ha ritenuto manifestamente iniqua l'astreinte nel caso concreto, sia per la nomina del commissario ad acta quale strumento di esecuzione, sia in considerazione delle circostanze del ritardo, principalmente riconducibili all'eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, al comma 4, lettera e), la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto anche considerando la posizione del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, secondo l'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'amministrazione incorre in inottemperanza quando, a fronte di un giudicato esecutivo e della documentata spettanza delle somme, non dimostri né deduca di aver adempiuto.
  • Nel dichiarare l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: deve essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della nomina del commissario ad acta, della posizione del debitore pubblico e delle caratteristiche seriali del contenzioso.
  • L'attività commissariale affidata a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo, quando rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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