Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in violenza privata aggravata sostenendo: 1) la motivazione è illogica e contraddittoria perché dalle deposizioni non risulterebbe un suo contributo alle condotte violente; egli sarebbe stato presente ma non avrebbe tenuto comportamenti minacciosi o violenti e anzi avrebbe favorito le persone offese; la sua presenza non sarebbe stata prova di partecipazione punibile; 2) omissione di considerare l'estinzione del reato per prescrizione, in quanto la recidiva reiterata non sarebbe stata applicata dal Tribunale e dunque non poteva essere computata ai fini del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure attengono alla valutazione del fatto e alle risultanze probatorie, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione manifesti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, la recidiva non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione se non è stata espressamente riconosciuta dal giudice (o ha prodotto un aumento di pena o è confluita nella comparazione delle circostanze); nel caso di specie manca nell'atto motivato prova dell'applicazione della recidiva e, nel dubbio, opera il principio del favor rei, per cui la recidiva non è stata considerata. Di conseguenza il termine prescrizionale, valutato senza gli effetti della recidiva, risultava maturato (reato commesso il 29/02/2012; sospensione del termine per rinvio 30/06/2016-28/09/2016) e il reato era estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che sono inammissibili censure che si risolvono in una rivalutazione delle risultanze di fatto anziché in vizi di motivazione manifesti o in violazioni di legge.
art. 339 cod. pen.
Norma che riguarda una specifica aggravante richiamata nel processo; nel giudizio di primo grado le circostanze attenuanti generiche sono state bilanciate in giudizio di equivalenza con l'aggravante prevista da tale norma.
Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Principio giurisprudenziale secondo cui la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; la recidiva può essere considerata per la prescrizione solo se espressamente riconosciuta o se abbia inciso formalmente sulla pena.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: i motivi che impugnano la persuasività o la diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione manifesta, contraddittorietà o violazioni di legge.
- In caso di dubbio sull'applicazione della recidiva, opera il principio del favor rei: se il giudice di primo grado non motiva esplicitamente l'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva, questa non può essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione.
- Per il computo della prescrizione è necessario un chiaro riferimento in motivazione a fattori che incidono sul termine (applicazione della recidiva, sospensioni, rinvii); omissioni o ambiguità favoreggiano l'imputato.
- Se si contesta la prescrizione come causa di estinzione del reato, la difesa deve dimostrare che la recidiva è stata considerata dal giudice o che il calcolo del termine è erroneo; in assenza di ciò la Corte può accogliere il motivo e dichiarare l'estinzione.
- Nei casi in cui il dispositivo e la motivazione appaiono discordanti o non chiariscono se elementi aggravanti siano stati effettivamente applicati, il principio del favor rei impone di interpretare la decisione a vantaggio dell'imputato.
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