Sentenza n. 386/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di Cefalù. -OMISSIS- Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS-del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. A/paesaggistica/-OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato il provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023, ma aveva respinto l'impugnazione del successivo diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023 e aveva limitato in motivazione la portata degli atti favorevoli precedentemente adottati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario impugnava la sentenza del TAR nella parte in cui, pur avendo annullato per tardività l'autotutela esercitata dalla Soprintendenza sugli atti favorevoli del 2020 e del 2021, aveva d'ufficio interpretato restrittivamente la portata di tali atti, escludendo che essi riguardassero l'intero progetto e mantenendo sostanzialmente ferma la rilevanza del precedente parere paesaggistico negativo del 1995. Deduceva ultrapetizione, travisamento del contenuto degli atti amministrativi e invasione della sfera di amministrazione attiva, sostenendo che il giudice avrebbe ecceduto i limiti della domanda e del thema decidendum. Chiedeva inoltre l'annullamento, in via derivata, del successivo diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023, adottato in conseguenza dell'annullamento amministrativo degli atti favorevoli. Le amministrazioni appellate chiedevano il rigetto dell'appello.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'ultrapetizione, rilevando che il TAR, dopo avere correttamente annullato il provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023 per violazione del termine massimo previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e in assenza dei presupposti derogatori, avrebbe dovuto arrestare il proprio sindacato. L'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro determina la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, con il loro originario contenuto e la loro originaria portata. Il giudice non può ridefinire, limitare o interpretare restrittivamente tali effetti, poiché ciò comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati e un'invasione della riserva di amministrazione, in violazione dell'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a. Poiché il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via strettamente consequenziale all'autotutela generale poi annullata, il CGARS ne ha riconosciuto l'illegittimità derivata e lo ha annullato. Ha espunto dalla motivazione della sentenza del TAR il passaggio volto a limitare gli effetti ripristinatori degli atti favorevoli, confermando per il resto il capo relativo all'annullamento dell'autotutela. Le ulteriori censure autonome sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine massimo previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/1990
L'autotutela è stata ritenuta illegittima perché esercitata oltre il termine massimo previsto dalla disposizione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
in assenza dei rigorosi presupposti derogatori di cui al comma 2-bis della medesima disposizione
La deroga al termine massimo per l'esercizio dell'autotutela richiede la presenza dei rigorosi presupposti previsti dalla norma.
art. 34, comma 1, c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
Il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e può annullare il provvedimento impugnato senza ridefinire d'ufficio la portata di altri atti amministrativi.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione vieta l'ultrapetizione e impedisce al giudice di sostituirsi all'amministrazione, anticipandone o condizionandone l'esercizio futuro.
art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
regolarizzazione ex art. 25, comma 3, legge reg. n. 16/2016
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di regolarizzazione presentata dagli interessati.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, gli atti favorevoli precedentemente ritirati riacquistano ex tunc efficacia secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
- Il giudice che annulla l'autotutela, soprattutto perché il potere di ritiro si è esaurito per decorso del termine massimo previsto dalla legge, non può ridefinire, limitare o modellare gli effetti degli atti amministrativi così riviviscenti.
- Il giudice amministrativo deve mantenersi nei limiti della domanda e del potere amministrativo già esercitato; non può pronunciarsi su poteri interpretativi o applicativi che l'amministrazione non abbia ancora nuovamente esercitato, in ossequio alla riserva di amministrazione sancita dall'art. 34, comma 2, c.p.a.
- L'annullamento del provvedimento generale di autotutela comporta l'illegittimità derivata del successivo provvedimento adottato in via strettamente consequenziale al ritiro annullato, quando il ripristino degli atti favorevoli elimina il fondamento del provvedimento successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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