Sentenza n. 2255/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 677/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 23 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che ordinava l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’erogazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC. Essa si limitava a delegare il difensore a rappresentare e difendere il ricorrente nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il TAR competente, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente o la data del rilascio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. La procura generica può beneficiare dell’eccezione relativa all’apposizione in calce o a margine del ricorso quando il collegamento documentale unitario consente di ricavare la specialità del mandato; tale eccezione, però, non è stata estesa alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. Secondo il Collegio, il deposito telematico congiunto non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto specifico dell’atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto all’elaborazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. La mancata presenza del difensore del ricorrente non ha imposto l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza in udienza è stata ritenuta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, ma il TAR non esamina nel merito l’esecuzione del relativo obbligo.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
Il deposito telematico congiunto della copia informatica della procura cartacea e del ricorso non esonera la procura separata dall’indicazione di elementi esaustivi sull’oggetto della controversia e non dimostra necessariamente la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che considera la procura speciale requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria o rinnovazione della procura non è applicabile quando il difetto riguarda un requisito di ammissibilità che doveva sussistere ab origine.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è giustificata quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il processo amministrativo prevede in via generale il patrocinio obbligatorio e la difesa tecnica, sicché grava sul difensore l’onere di predisporre una procura speciale conforme ai requisiti processuali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando il difensore non presenzia all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 83, comma 3, c.p.c.
Il richiamo alla procura speciale apposta in calce non consente, secondo il TAR, di considerare automaticamente valida una procura cartacea generica allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria vincola l’interpretazione della disciplina processuale da parte delle sezioni.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve consentire di individuare in modo sufficientemente specifico l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria; una delega generica al difensore per il riconoscimento di una posizione sostanziale non è sufficiente.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La procura cartacea separata, successivamente digitalizzata e allegata tramite PEC o depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa automaticamente una procura speciale apposta in calce al ricorso: il collegamento telematico tra i documenti non supplisce alla genericità del mandato né dimostra, da solo, la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell’atto e la contestualità del conferimento.
- Il difetto originario della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto per la sola presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti quando la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la soluzione processuale più cautelativa; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non integra, di per sé, un’oggettiva incertezza normativa.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario se il difensore, pur ritualmente convocato, non compare all’udienza o alla camera di consiglio, poiché l’assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire.
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