Ordinanza n. 1630/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della delibera di non ammissione alle agevolazioni ID n. BOSMIIT00000059, adottata da INVTALIA S.p.A. in data 24 novembre 2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, relativa alla misura agevolativa "Investimenti per le imprese boschive e della lavorazione del legno" di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2025 e al decreto direttoriale del 4 aprile 2025; 2. della comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità prot. n. 0323934 del 7 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di non ammissione alle agevolazioni relative alla misura per gli investimenti delle imprese boschive e della lavorazione del legno, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui l'ente gestore aveva negato l'ammissione a una misura agevolativa, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, con particolare riferimento alle FAQ pubblicate da Invitalia, alla documentazione rilevante ai fini della valutazione — da produrre entro la scadenza del bando — e ai valori relativi alla solidità finanziaria, rispetto ai quali la ricorrente sosteneva, evidentemente, la possibilità di applicare un'approssimazione per eccesso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che Invitalia si fosse limitata, mediante le FAQ pubblicate prima dell'avvio della valutazione delle domande, a specificare un criterio di valutazione già previsto dalla lex specialis. Ha inoltre ritenuto che la valutazione dovesse essere effettuata sulla base della documentazione prodotta alla scadenza del bando e che la lex specialis non prevedesse la possibilità di arrotondare per eccesso i valori relativi alla solidità finanziaria. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la sussistenza del requisito poiché erano coinvolti interessi meramente economici, suscettibili di adeguata tutela nella successiva fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è indicata quale atto impugnato, senza una specifica interpretazione della disposizione nell'ordinanza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice amministrativo.
art. 57 c.p.a.
Consente la compensazione delle spese della fase cautelare, ritenuta giustificata nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando le FAQ dell'amministrazione, pubblicate prima dell'avvio della valutazione delle domande, si limitano a specificare un criterio già previsto dalla lex specialis, senza introdurre un requisito o un criterio nuovo.
- Nelle procedure di concessione di agevolazioni pubbliche, la valutazione delle domande deve basarsi sulla documentazione prodotta entro la scadenza prevista dal bando.
- Non è consentito applicare un'approssimazione per eccesso ai valori rilevanti per la solidità finanziaria del richiedente quando tale possibilità non è prevista dalla lex specialis.
- Il periculum in mora non sussiste, in linea generale, quando il pregiudizio dedotto consiste in interessi meramente economici suscettibili di adeguata tutela mediante la decisione di merito.
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