Sentenza n. 164/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento della delibera n. 17 del 9 settembre 2022 di accoglimento, parziale accoglimento e non accoglimento delle osservazioni e proposte pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale del Comune di Bisignano (art. 27 comma 7 l.u.r. n. 19/2002), nella parte in cui non accoglie le istanze della ricorrente; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare che ha esaminato le osservazioni al Piano Strutturale Comunale, nella parte in cui non ha accolto né esaminato l’istanza della proprietaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha dato riscontro alle osservazioni presentate in relazione al Piano Strutturale Comunale, lamentando che la propria istanza, diretta a ottenere la classificazione edificabile del terreno, non fosse stata esaminata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge regionale Calabria n. 19/2002, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione fosse tenuta a valutare le osservazioni presentate dopo l’adozione del documento preliminare del piano. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, sostenendo che il Comune aveva accolto altre osservazioni, numeri 41, 42 e 43, ritenute suscettibili di essere complessivamente raccordate alla zona contigua, mentre non aveva considerato la propria istanza, fondata su una ratio analoga.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha interpretato l’art. 27 della legge regionale Calabria n. 19/2002 nel senso che la facoltà di presentare osservazioni da parte dei soggetti direttamente incisi dalle previsioni urbanistiche riguarda il PSC già adottato dal Consiglio comunale e si esercita entro il termine di deposito e pubblicazione del piano adottato. La relativa fase di presentazione ed esame delle osservazioni si apre quindi successivamente all’adozione del PSC, non già con l’approvazione del documento preliminare. Poiché l’istanza della ricorrente era stata presentata il 10 luglio 2017, prima dell’approvazione del PSC del 19 febbraio 2021, il Comune non era tenuto a esaminarla. È stato pertanto escluso anche il dedotto difetto di istruttoria e motivazione. Il secondo motivo è stato respinto perché non può configurarsi disparità di trattamento o irragionevolezza tra osservazioni presentate nella fase procedimentale prevista dalla legge e un’istanza presentata anteriormente, che l’amministrazione non aveva l’obbligo di scrutinare. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 27 l.r. Calabria n. 19/2002
“3. La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua convocazione e, nei dieci giorni successivi, gli Enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte [...] che il Comune valuta in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti all’oggetto del procedimento”; “5. Entro la scadenza del termine di deposito [...] possono formulare osservazioni e proposte [...] i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti”; “7. L’eventuale adeguamento del P.S.C. [...] ovvero l’accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del P.S.C. medesimo”.
La norma distingue tra le proposte e memorie presentate nell’ambito della conferenza di pianificazione, valutabili in sede di adozione del PSC, e le osservazioni dei soggetti direttamente incisi dal piano, proponibili entro il termine di deposito del PSC adottato. L’amministrazione non è tenuta a esaminare istanze presentate prima dell’apertura della fase legale di osservazione successiva all’adozione del piano.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale disciplinato dall’art. 27 della legge regionale Calabria n. 19/2002, le osservazioni dei soggetti direttamente incisi dalle previsioni urbanistiche possono essere presentate entro il termine di deposito del PSC adottato dal Consiglio comunale.
- La fase di esame delle osservazioni prevista dall’art. 27 della legge regionale Calabria n. 19/2002 si apre dopo l’adozione del PSC e non coincide con la fase anteriore relativa al documento preliminare o alla conferenza di pianificazione.
- L’amministrazione comunale non è obbligata a esaminare, nell’ambito della deliberazione sulle osservazioni al PSC adottato, istanze presentate prima dell’apertura del termine legale per le osservazioni al piano adottato.
- Non sussiste disparità di trattamento o irragionevolezza comparativa tra osservazioni presentate nella fase procedimentale prevista dalla legge e istanze anteriori che l’amministrazione non era tenuta a scrutinare.
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