Sentenza del 13/04/2018 n. 1671 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta sulle successioni e donazioni - Atto istituito di trust - Conferimento immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust e al conferimento dell'immobile, ritenendo che l'effettivo arricchimento dei beneficiari non si realizzi con l'atto di dotazione, ma solo con l'eventuale attribuzione finale dei beni. L'atto è stato quindi ritenuto assoggettabile alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del conferimento di un immobile in un trust con durata predeterminata o stabilita fino alla morte del disponente e con beneficiari individuati nei suoi discendenti. Il punto centrale è se il conferimento realizzi già un trasferimento patrimoniale definitivo e un arricchimento dei beneficiari tale da giustificare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, oppure se costituisca un atto meramente strumentale e fiduciario, privo di un'immediata attribuzione definitiva ai beneficiari.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
Non si applica al conferimento dell'immobile nel trust quando l'atto non determina ancora un trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari e l'arricchimento è differito a un momento successivo.
Imposta di registro
Il conferimento dell'immobile nel trust, in assenza di un'immediata attribuzione patrimoniale ai beneficiari, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Imposte ipotecaria e catastale
Le formalità relative al conferimento dell'immobile sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non trattandosi di un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Massime di principio
- Nel trust, l'imposta sulle successioni e donazioni tende ad applicarsi al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario, non necessariamente al momento della mera dotazione dei beni al trustee.
- Quando il trust ha una durata predeterminata o termina alla morte del disponente e i beneficiari sono i suoi discendenti, il conferimento può essere considerato fiscalmente neutro quanto all'imposta sulle successioni e donazioni, se non produce un'attribuzione definitiva immediata.
- La qualificazione fiscale dipende dalla struttura concreta del trust e dagli effetti dell'atto: se il trasferimento ai beneficiari è immediato e definitivo, può emergere l'imposta sulle successioni e donazioni; se è differito e subordinato alla gestione o alla cessazione del trust, sono normalmente applicabili le imposte indirette in misura fissa.
- La sola intestazione dei beni al trustee non equivale automaticamente a un trasferimento di ricchezza ai beneficiari: occorre verificare quando e come si realizzi il loro effettivo incremento patrimoniale.
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