Sentenza del 14/06/2017 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Giurisdizione civile e tributaria - Autonomia - Sussiste - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, i rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione tributaria e, dall'altro, la validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È stata contestata la possibilità di considerare valida tale modalità di notifica e, in generale, l'efficacia dello strumento di recupero della somma indicata nella cartella.
La decisione
È stata affermata la piena autonomia tra giurisdizione civile e tributaria finché, nel giudizio civile, non sia intervenuta una pronuncia definitiva idonea a incidere, anche solo parzialmente, sull'efficacia della cartella o dell'avviso di pagamento. È stata inoltre riconosciuta la validità della notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione si pone in linea con Cassazione n. 8321/2013 e n. 2790/2016. In assenza del testo integrale non sono indicati con certezza le parti processuali e il dispositivo specifico.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella.
La disposizione conferma indirettamente e implicitamente che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta notifica tramite ufficiale giudiziario o altri soggetti abilitati.
Massime di principio
- La giurisdizione civile e quella tributaria restano autonome: una pronuncia civile non incide automaticamente sull'efficacia della riscossione tributaria finché non diventa definitiva e non produce effetti concreti sulla cartella o sull'avviso.
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se risultano provati l'invio e la ricezione.
- La conservazione della matrice o della copia della cartella prevista dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 costituisce un elemento coerente con la possibilità di una notifica diretta da parte del concessionario.
- In casi analoghi, la contestazione della modalità di notifica deve confrontarsi con la documentazione postale e con la prova della ricezione, non essendo sufficiente sostenere in astratto che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita da un ufficiale notificatore.
Testo integrale
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