Cassazione Civile, Ordinanza n. 03348/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per la revisione della rendita di un'unità immobiliare classificata nel gruppo D/8 nel Comune di Tradate. L'Ufficio aveva mantenuto la categoria D/8 ma aveva attribuito una rendita diversa e più elevata rispetto a quella proposta dalla società. La CTR della Lombardia aveva annullato l'atto ritenendolo illegittimo per due ragioni: mancato sopralluogo nel contraddittorio delle parti, nonostante la peculiarità del bene, e motivazione insufficiente perché basata su riferimenti comparativi generici e sul ricorso a un prezziario provinciale senza indicare i beni comparati e i criteri concreti di valutazione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e del d.m. n. 701/1994, sostenendo che, in caso di DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, e che per gli immobili a destinazione speciale la stima diretta può essere effettuata anche sulla base della documentazione disponibile senza necessità di sopralluogo.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario in primo grado, anche se la controparte era rimasta contumace in appello, richiamando il principio di ultrattività del domicilio eletto nel primo grado del processo tributario. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha affermato che, nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; inoltre, per i fabbricati a destinazione speciale del gruppo D la stima diretta non presuppone necessariamente un sopralluogo, potendo l'Amministrazione utilizzare le risultanze documentali già in suo possesso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore; non incide sul merito
art. 291 c.p.c.
evocato nel rinvio disposto all'udienza per la rinnovazione della notificazione, ma poi superato dall'affermazione della validità della notifica già eseguita
art. 330 c.p.c.
la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata secondo la disciplina del luogo di notificazione prevista da questa norma, con applicazione della seconda ipotesi del primo comma in caso di ultrattività del domicilio eletto nel primo grado
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
l'indicazione della residenza o del domicilio effettuata in primo grado conserva efficacia nei successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non fornisce nuove indicazioni
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
le notificazioni nel processo tributario si eseguono, salvo consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione degli atti impositivi
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente come parametro generale dell'obbligo di motivazione
d.m. n. 701/1994
richiamato con riferimento alla procedura DOCFA di attribuzione/revisione della rendita catastale
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
richiamato per distinguere il riclassamento d'ufficio dalla procedura DOCFA; nel secondo caso la motivazione è meno intensa se l'Ufficio non disattende i dati del contribuente
art. 10 r.d.l. n. 652/1939, conv. in L. n. 1249/1939
per gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata mediante stima diretta per ogni singola unità
art. 7 d.P.R. n. 604/1973
richiamato come base normativa del classamento mediante stima diretta per fabbricati speciali
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato nel ribadire che per gli immobili di categoria D il classamento deve basarsi sulla stima diretta
art. 37 d.P.R. n. 917/1986
richiamato a supporto del principio di stima diretta degli immobili di categoria D
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore del bene, l'avviso di attribuzione della rendita è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Quando il classamento riguarda immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata mediante stima diretta, ma il sopralluogo non è una condizione necessaria di legittimità dell'avviso: l'Amministrazione può basarsi anche sulle risultanze documentali già disponibili, purché idonee a consentire una valutazione specifica del bene.
- La motivazione dell'atto catastale deve essere più ampia solo se l'Ufficio disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente o compie una diversa valutazione fattuale, così da consentire la difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Nel processo tributario, l'indicazione del domicilio o della sede fatta nel primo grado conserva efficacia nei gradi successivi se la parte appellata non si costituisce o non fornisce nuove indicazioni, rendendo valida la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario originario.
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