Cassazione Civile, Ordinanza n. 31192/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di merito che aveva condannato una società detentrice di un terreno a consegnarlo all’ente proprietario e a demolire, a proprie spese, il capannone esistente sul fondo. Un soggetto terzo ha proposto opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c., sostenendo che la demolizione del capannone era incompatibile con il suo autonomo diritto di proprietà sull'opera e che, comunque, avrebbe diritto all'indennizzo previsto dall'art. 936 c.c. La Corte d'appello ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che il diritto dedotto dal terzo non fosse incompatibile con il decisum della sentenza impugnata. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c., anche in relazione all'art. 936 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del presupposto dell'opposizione ordinaria, poiché il suo diritto sarebbe stato incisa dalla condanna alla demolizione del capannone.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sull'art. 404 c.p.c. perché rileva preliminarmente una causa di improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non ha depositato la copia autentica della sentenza completa della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c. Poiché la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza e la relata non risulta prodotta né dal controricorrente né presente nel fascicolo d'ufficio, l'improcedibilità non è superabile. Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
L'opposizione di terzo ordinaria richiede che il terzo faccia valere un diritto proprio incompatibile con quello accertato o riconosciuto nella sentenza impugnata; la Corte di merito aveva escluso tale incompatibilità, ma la Cassazione non entra nel merito per improcedibilità.
art. 936 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per rivendicare l'indennizzo relativo alla costruzione eseguita sul fondo altrui; nel giudizio di legittimità non viene però affrontata nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; se il ricorrente allega tale notificazione, su di lui grava l'onere di produrre la relata per consentire il controllo della tempestività.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per escludere le ulteriori condanne previste dalla disciplina della definizione accelerata, in mancanza di conformità tra proposta e decisione.
art. 96 c.p.c.
Non vengono applicate le ulteriori condanne per responsabilità aggravata richiamate nella procedura accelerata, poiché non vi è conformità tra proposta e decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; in difetto, e quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve, il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione può essere evitata solo se la prova della notificazione risulti dal controricorrente, dal fascicolo d'ufficio o se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve calcolato dalla pubblicazione della sentenza.
- La Corte di cassazione, quando rileva una causa processuale assorbente di improcedibilità, non esamina il motivo di ricorso attinente al merito della decisione impugnata.
- Ai fini dell'opposizione di terzo ordinaria, il diritto fatto valere dal terzo deve presentare un profilo di incompatibilità con il contenuto della sentenza impugnata; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non viene scrutinato per effetto della declaratoria di improcedibilità.
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