Cassazione Penale, Sentenza n. 29485/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati già condannati in primo grado, poi solo parzialmente riformati in appello, per la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per alcuni reati-fine connessi a importazioni di cocaina dal Sud America. Il primo ricorrente ha sostenuto che la propria partecipazione al sodalizio non fosse provata, che l'associazione dovesse essere qualificata come ipotesi di lieve entità ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, e che i reati-fine andassero riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con conseguente prescrizione. Il secondo ricorrente ha dedotto: la non punibilità per desistenza volontaria delle condotte di importazione contestate; il travisamento della prova nella esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; e, in via conseguenziale, la prescrizione. Entrambi hanno anche contestato la prova della partecipazione al reato associativo, ritenendo che la motivazione di merito si fosse limitata a desumere l'intraneità dai soli reati-fine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte di appello sulla partecipazione di entrambi al sodalizio, valorizzando per uno una serie di condotte sintomatiche di adesione stabile e consapevole al programma criminoso, per l'altro contatti telefonici e rapporti con il promotore dell'associazione, nonché l'ampiezza e la struttura delle attività svolte. Ha inoltre escluso che i fatti potessero essere qualificati come reati di lieve entità, rilevando la natura di cocaina della sostanza, le quantità cospicue, le trasferte internazionali e l'organizzazione articolata dei traffici, incompatibili con una marginalità criminale. Conseguentemente, ha ritenuto infondate anche le censure sulla prescrizione, poiché fondate su una riqualificazione non concedibile. Quanto alla desistenza volontaria, ha giudicato la doglianza generica e non confrontata con la motivazione di merito. Ha infine dichiarato inammissibile la questione sull'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p. perché non devoluta in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità è applicabile solo quando il programma criminoso e la concreta organizzazione siano realmente compatibili con una minima offensività; non basta evocare la pluralità di episodi o la ripetizione nel tempo delle condotte.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La lieve entità va esclusa quando la sostanza è cocaina in quantità cospicue, quando i traffici richiedono trasferte internazionali e una struttura organizzativa articolata, e quando il costo-beneficio dell'operazione evidenzia una offensività non marginale.
art. 56 c.p.
La desistenza volontaria richiede un'interruzione libera e non coartata dell'iter criminoso; non ricorre se la prosecuzione dell'azione non è impedita da fattori esterni e la deduzione della volontaria interruzione è smentita dalla motivazione di merito.
art. 114 c.p.
La questione sulla partecipazione di minima importanza non può essere esaminata in cassazione se non è stata specificamente devoluta al giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione può essere desunta da plurimi indici fattuali non limitati ai soli reati-fine, purché essi dimostrino una adesione stabile, consapevole e funzionale al programma criminoso.
- La qualificazione del sodalizio e dei reati-fine come fatti di lieve entità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività: sostanza trattata, quantità, struttura organizzativa, suddivisione dei compiti e rilevanza economica dell'operazione possono escludere la minima offensività.
- La deduzione di desistenza volontaria è inammissibilmente generica quando non si confronta specificamente con gli argomenti fattuali posti dalla sentenza impugnata a base dell'esclusione dell'istituto.
- La prescrizione invocata come conseguenza di una riqualificazione giuridica non può essere dichiarata se la riqualificazione stessa è correttamente negata.
- La questione della minima partecipazione ex art. 114 c.p. è preclusa in cassazione se non risulta devoluta in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29474/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2026 del 04/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →