Cassazione Civile, Ordinanza n. 17913/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un immobile in comproprietà di due soggetti esecutati, sul quale una società aveva trascritto una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. prima della trascrizione del pignoramento, ma dopo l'iscrizione dell'ipoteca. La società ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione contro la procedura iniziata da un istituto di credito; nel giudizio di merito l'opposizione è stata dichiarata improcedibile per difetto di legittimazione attiva. In appello la decisione è stata confermata, con affermazione anche della mancata riproposizione delle domande di merito. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di legge e nullità per aver la Corte territoriale ritenuto valida la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito presso il difensore nominato nella fase sommaria, sostenendo che il domicilio eletto fosse limitato a tale fase; 2) nullità/omesso esame di fatto decisivo, sempre in relazione alla validità della notifica e all'estensione della nomina difensiva; 3) violazione degli artt. 619, 342, 345 e 346 c.p.c., per non avere la Corte d'appello esaminato le domande asseritamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, assumendo che il merito dovesse essere deciso. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che l'opposizione all'esecuzione ha natura unitaria pur se bifasica e che, in assenza di una espressa limitazione del mandato o dell'elezione di domicilio alla sola fase sommaria, la notifica del giudizio di merito presso il difensore della prima fase è valida; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per aspecificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto in ricorso i passi decisivi dell'atto di appello da cui desumere la rituale riproposizione delle domande di merito. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva e ha ritenuto corretto il giudizio di appello sulla validità della notifica dell'atto introduttivo della fase di merito al difensore nominato nella fase sommaria. Ha inoltre escluso che il giudice d'appello dovesse esaminare il merito sulla base di una riproposizione generica delle domande, poiché il motivo di ricorso non era autosufficiente e specifico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Rileva come titolo della domanda di esecuzione in forma specifica trascritta dalla società sull'immobile prima del pignoramento; il testo non sviluppa un principio sostanziale sulla norma.
art. 619 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'opposizione di terzo all'esecuzione e alla dedotta necessità di esame delle domande di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della forma dell'appello e della specificità delle censure.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai limiti alle domande e eccezioni nuove in appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi e terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indica la nullità della sentenza o del procedimento dedotta nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato l'adunanza camerale della causa in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione con struttura bifasica, la fase di merito è parte di un procedimento unitario: salvo una espressa limitazione del mandato o dell'elezione di domicilio alla sola fase sommaria, la notifica dell'atto introduttivo della fase di merito al difensore già nominato nella fase sommaria è valida.
- La deduzione di omesso esame o di violazione di legge deve confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione impugnata: se il vizio denunciato ripropone la stessa questione già disattesa per una ragione preliminare, la censura è infondata.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non riproduce, almeno nei passaggi essenziali, gli atti processuali o i contenuti decisivi sui quali la censura si fonda, impedendo alla Corte il controllo diretto sulla dedotta violazione.
- Se il ricorso è infondato, la Corte può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali ulteriori litisconsorti, quando tale omissione non arrechi un concreto pregiudizio alla loro posizione e prevalgano esigenze di economia processuale.
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