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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19713/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per violazione e erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 230/2000, dell'ordinanza che ha confermato il trattenimento di un telegramma in uscita indirizzato alla moglie. Il ricorrente ha sostenuto che l'uso di parentesi nella missiva era una scelta stilistica e di personalizzazione della punteggiatura e che il Tribunale aveva omesso di valutare la documentazione prodotta e la richiesta di approfondimento istruttorio volta a dimostrare l'assenza di intenti elusivi o criptici

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva ravvisato un ragionevole sospetto nella ripetuta e ampia utilizzazione di segni grafici (parentesi) come possibile espediente per veicolare messaggi criptici all'esterno e compromettere ordine e sicurezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione sufficiente, pur sintetica, e avesse considerato le argomentazioni difensive; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)

    art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975

    Il regime 41-bis comporta specifiche limitazioni e una particolare attenzione al rischio di comunicazioni criptiche verso la consorteria criminale; costituisce il quadro normativo che giustifica controlli più stringenti sulla corrispondenza dei soggetti sottoposti a tale regime

  • art. 18-ter Ordinamento penitenziario (modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95)

    art. 18-ter Ord. pen., legge 8 aprile 2004, n. 95

    Stabilisce i limiti e le condizioni per il controllo, il visto e il trattenimento della corrispondenza: tali misure sono consentite solo per esigenze di indagine, prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto e devono essere disposte con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria; la motivazione può essere sintetica ma deve esporre elementi concreti che giustifichino il dubbio sulla corrispondenza apparente del testo

  • art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000

    art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000

    Norma regolamentare richiamata dal ricorrente in punto di disciplina della corrispondenza e censura: la Corte ha ritenuto che non sia stata erroneamente applicata dal Tribunale, che ha invece valutato correttamente i segni grafici presenti nella missiva ai fini del trattenimento

  • art. 15 Cost.

    Richiama il principio che le restrizioni a diritti fondamentali devono avere base di legge (riserva di legge) e garanzia giurisdizionale; usato per sottolineare la necessità di motivazione del provvedimento di limitazione della corrispondenza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente come criteri di censura dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme), ma la Corte ha ritenuto i relativi rilievi infondati

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza di detenuti (soprattutto sottoposti a 41-bis) è legittimo se basato su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo sia diverso da quello apparente
  • La motivazione del provvedimento di censura può essere sintetica ma deve rendere comprensibile il ragionamento del giudice e indicare i profili concreti su cui si fonda il sospetto di comunicazioni criptiche
  • Segni grafici ricorrenti o modalità espressive ripetute (es. uso sistematico di parentesi) possono integrare un indice di rischio idoneo a giustificare il trattenimento, soprattutto se inseriti in un contesto di appartenenza a consorterie criminali
  • La mera affermazione di scelta stilistica o di risparmio economico da parte del detenuto non è sufficiente a escludere il sospetto, salvo che la difesa fornisca elementi oggettivi che dimostrino l'assenza di finalità comunicative illecite
  • È utile per la difesa produrre elementi probatori concreti e chiedere specifici accertamenti istruttori quando si contesta il carattere criptico di una comunicazione; la semplice genericità difensiva difficilmente vince contro motivazioni basate su elementi ripetuti o documentati

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