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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16353/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato condanne per indebita compensazione e omesso versamento IVA in relazione a crediti utilizzati in compensazione; censure principali: (1) errata interpretazione della distinzione tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.158/2015 (art.10-quater d.lgs.74/2000 e art.13 d.lgs.471/1997); (2) violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento delle pene disposte in appello in assenza di appello del P.M.; (3) mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ai reati satellite, nonostante il giudizio abbreviato nei procedimenti relativi a tali reati (mentre il reato principale di bancarotta era stato definito con patteggiamento).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati ascritti al GRANDI sono ormai estinti per prescrizione (termine massimo di sette anni e sei mesi). Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato la nozione di "crediti inesistenti" (di cui all'art.13 d.lgs.471/1997) alla materia penale dell'art.10-quater d.lgs.74/2000, mentre la giurisprudenza e la sistematica escludono l'automatica estensione di tale definizione al reato penale. Peraltro, la Corte ha condiviso i rilievi in punto di trattamento sanzionatorio (violazione del divieto di reformatio in peius e mancata riduzione per il rito abbreviato) con riferimento ai reati non estinti. Conseguentemente è stata revocata anche la confisca per equivalente, atteso che l'art.578-bis c.p.p. (che ha natura anche sostanziale) non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della relativa disposizione; i reati erano anteriori e la confisca è quindi revocata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.74/2000, art.10-quater

    Norma penale che distingue due fattispecie di indebita compensazione: utilizzo di "crediti non spettanti" (fattispecie meno grave) e di "crediti inesistenti" (fattispecie più grave). La Corte ha sottolineato che la definizione di "credito inesistente" contenuta in altra norma non si applica automaticamente all'art.10-quater in sede penale

  • D.Lgs. n.471/1997, art.13

    Contiene la definizione di "crediti inesistenti" (richiede la mancanza del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità mediante le procedure di controllo semplificato). La Corte ha ritenuto che tale definizione sia rilevante principalmente in materia di illeciti amministrativi/tributari e non possa essere automaticamente importata nell'art.10-quater penale

  • D.Lgs. n.158/2015

    Ha modificato sia l'art.10-quater d.lgs.74/2000 sia l'art.13 d.lgs.471/1997; la Corte osserva che la modifica comune non implica però che la definizione prevista dall'art.13 valga automaticamente in sede penale per l'art.10-quater

  • D.P.R. n.600/1973, artt.36-bis e 36-ter

    Procedure di controllo semplificato/automatizzato che, secondo l'art.13, rendono 'riscontrabili' certi crediti; questa riscontrabilità è un elemento della nozione di "credito inesistente" per la materia tributaria, ma la Corte esclude la trasposizione automatica di tale requisito nella materia penale

  • D.P.R. n.633/1972, art.54-bis

    Analoga funzione ai fini dei controlli automatici/semplificati; richiamato come riferimento per la nozione di riscontrabilità prevista dall'art.13 d.lgs.471/1997

  • Codice di procedura penale, art.129

    Prevede l'ipotesi di proscioglimento nel merito; la Corte ha invece annullato senza rinvio per prescrizione perché non sussistevano le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito

  • Codice di procedura penale, art.444

    Disciplina il patteggiamento: il fatto che il reato più grave (bancarotta) fosse stato definito con patteggiamento è stato considerato, ma non ostava al rilievo sulla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato ai reati satellite

  • Codice di procedura penale, art.578-bis

    introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, art.6 comma 4

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disposizione ha natura anche sostanziale e pertanto non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; la Corte ha perciò revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti del ricorrente

  • Principio del divieto di reformatio in peius / giurisprudenza (Sezioni Unite n.16208/2003)

    Il principio secondo cui l'appello favorevole al solo imputato non può portare a un peggioramento della sua posizione in assenza di impugnazione del P.M.; la Corte ha ritenuto violato tale divieto con riferimento agli aumenti di pena disposti in appello senza appello del P.M.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n.36393 del 07/07/2015 (Ghirlandini) e Sez. 3, n.23083 del 22/02/2022 (Beoni)

    Giudicati richiamati per la definizione e l'interpretazione di "crediti non spettanti" e per l'orientamento circa l'autonomia della fattispecie dell'art.10-quater rispetto alla definizione di art.13; la Corte di legittimità conferma che 'credito non spettante' è concetto diverso da 'credito inesistente' e che l'art.13 non va automaticamente traslato in sede penale

Massime di principio

  • La nozione di "crediti inesistenti" di cui all'art.13 d.lgs.471/1997 è principalmente rilevante in ambito amministrativo/tributario e non si applica automaticamente all'art.10-quater del d.lgs.74/2000 in sede penale; vanno valutate separatamente le fattispecie di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti"
  • Per configurare il reato di indebita compensazione occorre accertare esattamente quale categoria di credito sia stata utilizzata: "non spettante" indica un credito esistente ma non utilizzabile per ragioni normative o temporali, mentre "inesistente" indica la mancanza del presupposto sostanziale del credito (e, per l'art.13, anche la non riscontrabilità tramite controlli automatici)
  • L'applicazione di aumenti di pena in grado d'appello è vietata se peggiora la posizione dell'imputato in assenza di appello del P.M. (divieto di reformatio in peius); il giudice d'appello deve quindi fare attenzione a non incrementare sanzioni rispetto al giudice di primo grado salvo che vi sia impugnazione dell'accusa
  • La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato deve essere valutata anche per i reati 'satellite' definiti con rito abbreviato, indipendentemente dal fatto che il reato più grave sia stato definito con patteggiamento
  • Se la prescrizione è intervenuta, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio; in caso di estinzione per prescrizione decadono anche misure accessorie e confische per equivalente quando non applicabili retroattivamente
  • La confisca per equivalente introdotta dall'art.578-bis c.p.p. non è applicabile a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo la norma di natura anche sostanziale

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