Cassazione Penale, Sentenza n. 16353/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato condanne per indebita compensazione e omesso versamento IVA in relazione a crediti utilizzati in compensazione; censure principali: (1) errata interpretazione della distinzione tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.158/2015 (art.10-quater d.lgs.74/2000 e art.13 d.lgs.471/1997); (2) violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento delle pene disposte in appello in assenza di appello del P.M.; (3) mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ai reati satellite, nonostante il giudizio abbreviato nei procedimenti relativi a tali reati (mentre il reato principale di bancarotta era stato definito con patteggiamento).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati ascritti al GRANDI sono ormai estinti per prescrizione (termine massimo di sette anni e sei mesi). Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato la nozione di "crediti inesistenti" (di cui all'art.13 d.lgs.471/1997) alla materia penale dell'art.10-quater d.lgs.74/2000, mentre la giurisprudenza e la sistematica escludono l'automatica estensione di tale definizione al reato penale. Peraltro, la Corte ha condiviso i rilievi in punto di trattamento sanzionatorio (violazione del divieto di reformatio in peius e mancata riduzione per il rito abbreviato) con riferimento ai reati non estinti. Conseguentemente è stata revocata anche la confisca per equivalente, atteso che l'art.578-bis c.p.p. (che ha natura anche sostanziale) non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della relativa disposizione; i reati erano anteriori e la confisca è quindi revocata.
Norme richiamate
D.Lgs. n.74/2000, art.10-quater
Norma penale che distingue due fattispecie di indebita compensazione: utilizzo di "crediti non spettanti" (fattispecie meno grave) e di "crediti inesistenti" (fattispecie più grave). La Corte ha sottolineato che la definizione di "credito inesistente" contenuta in altra norma non si applica automaticamente all'art.10-quater in sede penale
D.Lgs. n.471/1997, art.13
Contiene la definizione di "crediti inesistenti" (richiede la mancanza del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità mediante le procedure di controllo semplificato). La Corte ha ritenuto che tale definizione sia rilevante principalmente in materia di illeciti amministrativi/tributari e non possa essere automaticamente importata nell'art.10-quater penale
D.Lgs. n.158/2015
Ha modificato sia l'art.10-quater d.lgs.74/2000 sia l'art.13 d.lgs.471/1997; la Corte osserva che la modifica comune non implica però che la definizione prevista dall'art.13 valga automaticamente in sede penale per l'art.10-quater
D.P.R. n.600/1973, artt.36-bis e 36-ter
Procedure di controllo semplificato/automatizzato che, secondo l'art.13, rendono 'riscontrabili' certi crediti; questa riscontrabilità è un elemento della nozione di "credito inesistente" per la materia tributaria, ma la Corte esclude la trasposizione automatica di tale requisito nella materia penale
D.P.R. n.633/1972, art.54-bis
Analoga funzione ai fini dei controlli automatici/semplificati; richiamato come riferimento per la nozione di riscontrabilità prevista dall'art.13 d.lgs.471/1997
Codice di procedura penale, art.129
Prevede l'ipotesi di proscioglimento nel merito; la Corte ha invece annullato senza rinvio per prescrizione perché non sussistevano le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito
Codice di procedura penale, art.444
Disciplina il patteggiamento: il fatto che il reato più grave (bancarotta) fosse stato definito con patteggiamento è stato considerato, ma non ostava al rilievo sulla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato ai reati satellite
Codice di procedura penale, art.578-bis
introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, art.6 comma 4
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disposizione ha natura anche sostanziale e pertanto non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; la Corte ha perciò revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti del ricorrente
Principio del divieto di reformatio in peius / giurisprudenza (Sezioni Unite n.16208/2003)
Il principio secondo cui l'appello favorevole al solo imputato non può portare a un peggioramento della sua posizione in assenza di impugnazione del P.M.; la Corte ha ritenuto violato tale divieto con riferimento agli aumenti di pena disposti in appello senza appello del P.M.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n.36393 del 07/07/2015 (Ghirlandini) e Sez. 3, n.23083 del 22/02/2022 (Beoni)
Giudicati richiamati per la definizione e l'interpretazione di "crediti non spettanti" e per l'orientamento circa l'autonomia della fattispecie dell'art.10-quater rispetto alla definizione di art.13; la Corte di legittimità conferma che 'credito non spettante' è concetto diverso da 'credito inesistente' e che l'art.13 non va automaticamente traslato in sede penale
Massime di principio
- La nozione di "crediti inesistenti" di cui all'art.13 d.lgs.471/1997 è principalmente rilevante in ambito amministrativo/tributario e non si applica automaticamente all'art.10-quater del d.lgs.74/2000 in sede penale; vanno valutate separatamente le fattispecie di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti"
- Per configurare il reato di indebita compensazione occorre accertare esattamente quale categoria di credito sia stata utilizzata: "non spettante" indica un credito esistente ma non utilizzabile per ragioni normative o temporali, mentre "inesistente" indica la mancanza del presupposto sostanziale del credito (e, per l'art.13, anche la non riscontrabilità tramite controlli automatici)
- L'applicazione di aumenti di pena in grado d'appello è vietata se peggiora la posizione dell'imputato in assenza di appello del P.M. (divieto di reformatio in peius); il giudice d'appello deve quindi fare attenzione a non incrementare sanzioni rispetto al giudice di primo grado salvo che vi sia impugnazione dell'accusa
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato deve essere valutata anche per i reati 'satellite' definiti con rito abbreviato, indipendentemente dal fatto che il reato più grave sia stato definito con patteggiamento
- Se la prescrizione è intervenuta, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio; in caso di estinzione per prescrizione decadono anche misure accessorie e confische per equivalente quando non applicabili retroattivamente
- La confisca per equivalente introdotta dall'art.578-bis c.p.p. non è applicabile a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo la norma di natura anche sostanziale
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