Sentenza n. 123/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 764,68.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 764,68 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, notificata al Ministero e rimasta ineseguita. Ha chiesto il pagamento del capitale liquidato e degli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omesso adempimento. Il TAR ha verificato la rituale produzione della sentenza conforme all'originale, la notificazione mediante PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state incluse nella domanda di ottemperanza, non essendo la ricorrente legittimata a richiederne il pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, oltre agli interessi legali richiesti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'attuazione del giudicato. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro normativo richiamato dal TAR per la validità della copia conforme del titolo giudiziale.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive in danno dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche alle azioni di ottemperanza contro le amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato civile non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal titolo, assegnando un termine per l'adempimento e potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali del dipendente; in tal caso non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore del giudicato non è legittimato a chiedere l'esecuzione delle spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, se tali somme non sono state richieste nella domanda e spettano direttamente ai procuratori.
- L'accertata seriale inerzia di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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