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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31802/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

Il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 31 marzo 2026 e del 10 aprile 2026, aveva accolto le richieste di riesame proposte nell'interesse di alcuni indagati e annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 4 marzo 2026, relativo ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, e 110 c.p., nonché agli artt. 11 e 13-bis del d.lgs. n. 74/2000. Il Procuratore della Repubblica ha proposto un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione delle ordinanze. In particolare, ha lamentato l'insufficiente descrizione delle condotte contestate, l'inadeguata conoscenza degli addebiti e la conseguente lesione delle garanzie difensive, il deficit motivazionale del provvedimento impugnato e la mancata delimitazione dei beni da sottoporre a sequestro. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero un vizio logico della motivazione articolata dal Tribunale del riesame e rilievi di fatto, anziché una violazione di legge deducibile nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa in sede di riesame di un provvedimento di sequestro è proponibile esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere la motivazione fisicamente mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice. Non è invece deducibile il mero vizio logico della motivazione quando questa sia presente e non apparente. Poiché l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una motivazione articolata e non apparente, le doglianze del pubblico ministero, fondate sulla contraddittorietà e sulla manifesta illogicità della motivazione e attinenti a valutazioni in fatto, sono state ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 416, commi 1 e 2, c.p.

    Norma indicata quale titolo di reato oggetto del decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

  • art. 110 c.p.

    Norma indicata quale titolo di reato oggetto del decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma indicata quale titolo di reato oggetto del decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma indicata quale titolo di reato oggetto del decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro alla violazione di legge, comprendente la motivazione mancante o meramente apparente, ma non il mero vizio logico della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per denunciare manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto tale censura non proponibile nel giudizio di legittimità relativo al riesame del sequestro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza emessa in sede di riesame di un sequestro probatorio o preventivo, la violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali radicali, ma non il mero vizio logico della motivazione.
  • È configurabile una motivazione rilevante come violazione di legge solo quando sia fisicamente mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
  • Quando l'ordinanza di riesame contiene una motivazione articolata e non apparente, le censure di contraddittorietà o manifesta illogicità e i rilievi concernenti la ricostruzione dei fatti si risolvono in contestazioni di merito non deducibili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale

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