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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26519/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Como che aveva assolto i medesimi, con riferimento al capo a) (reato ex art. 44 lett. c) DPR 380/01 relativo a un muro di sostegno) ai sensi dell'art. 131-bis c.p., e aveva dichiarato il non doversi procedere per il capo b) (realizzazione di una strada) per intervenuto ripristino dei luoghi. I motivi di impugnazione dedotti, pressoché corrispondenti, sostenevano che il muro contestato fosse parte integrante e funzionale di una "strada di cantiere" (quindi provvisorio) e che il giudice avrebbe travisato gli atti e violato gli artt. 6 e 31 del DPR 380/01, omettendo di considerare l'iter amministrativo (revoca dell'ordinanza comunale) che avrebbe riconosciuto la natura provvisionale dell'opera.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse motivato adeguatamente la distinzione tra muro e strada, valorizzando la deposizione del teste comunale (Verga) dalla quale non emergeva in modo univoco e oggettivo il carattere provvisorio del muro in funzione della pista di cantiere. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice penale valuta autonomamente la qualificazione dell'opera edilizia rispetto alla disciplina urbanistica vigente, indipendentemente da taluni atti amministrativi, purché motivi adeguatamente le sue scelte. Le censure dei ricorrenti sono quindi state considerate come una diversa rivalutazione degli elementi probatori, non ammissibile in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001, art. 44 lett. c)

    Norma richiamata quale titolo della contestazione penale relativa alle opere edilizie (costruzione del muro). Nel caso è stata la norma che inquadrava il fatto oggetto del capo a).

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Applicata in sede di merito dal Tribunale per assolvere gli imputati in relazione al muro (valutazione di particolare tenuità o causa di non punibilità), confermata indirettamente dalla decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • Codice Penale, art. 110

    Richiamato insieme all'art. 181 comma 1 del D.lgs. 42/2004 nel capo b) riguardante la realizzazione della strada; sulla base degli accertamenti è stato dichiarato il non doversi procedere per ripristino dei luoghi.

  • D.lgs. n. 42/2004, art. 181 comma 1

    Norma richiamata nel capo b) per la contestazione connessa alla tutela paesaggistica; il procedimento per quella contestazione si è estinto in conseguenza del ripristino.

  • DPR 380/2001, art. 31 comma 3

    "pari a 90 giorni dalla notifica della originaria ordinanza di messa in pristino"

    Richiamato nell'iter amministrativo comunale: il Comune aveva assegnato 90 giorni per l'adempimento e, avendo gli istanti assunto l'impegno alla demolizione entro tale termine, aveva revocato l'ordinanza originaria; la Corte rileva però che ciò non ha fornito prova inequivoca della natura provvisoria del muro agli effetti penali.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    Citata come parametro di riferimento per l'eventuale aggravio a favore della Cassa delle Ammende: la Corte di legittimità dispone il versamento in via equitativa considerando che il ricorso non è stato presentato con colpa.

Massime di principio

  • Il giudice penale valuta autonomamente la qualificazione giuridica di opere edilizie rispetto alla normativa urbanistica; gli atti amministrativi non vincolano necessariamente la decisione penale se il giudice motivi diversamente.
  • La revoca di un provvedimento amministrativo o la qualificazione amministrativa di un'opera come "strada di cantiere" non estingue automaticamente la valutazione di illiceità penale di opere con carattere permanente: serve prova documentale o dichiarativa chiara e univoca che l'opera fosse effettivamente provvisionale.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto (travisamento della prova senza dati incontrovertibili) sono spesso inammissibili; è necessario dimostrare errori di diritto o elementi oggettivi insuperabili.
  • La deposizione di un teste pubblico (es. tecnico comunale) assume rilevanza cruciale: per confutarla occorrono elementi documentali o dichiarativi coerenti e netti, non interpretazioni possibili alternative.
  • Quando viene pronunciata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in via equitativa, a versamenti alla Cassa delle Ammende secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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