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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19865/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili in comunione tra più soggetti. Nel corso del primo grado una delle comuniste, convenuta nella divisione, aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione; successivamente aveva donato all'odierno ricorrente la propria posizione ereditaria/quota. Il tribunale aveva respinto la riconvenzionale di usucapione con sentenza non definitiva e poi, con sentenza definitiva, aveva sciolto la comunione dividendo il bene in tre quote con conguagli. Il soggetto subentrato impugnava entrambe le sentenze sostenendo, in sintesi, che esse non gli fossero opponibili perché la domanda di divisione non era stata trascritta prima del suo titolo, mentre la donazione in suo favore era stata trascritta; deduceva inoltre che nella donazione si faceva riferimento solo alla trascrizione della domanda riconvenzionale di usucapione e non alla citazione introduttiva della divisione. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello confuso la trascrizione della domanda di divisione con quella della riconvenzionale di usucapione; 2) violazione degli artt. 2643 n. 1 e 2644 c.c., assumendo che solo la trascrizione della domanda poteva incidere sull'opponibilità, non la mera conoscenza della lite; 3) violazione dell'art. 111, comma 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza di divisione non fosse opponibile al suo titolo per la priorità della propria trascrizione e che la questione potesse essere fatta valere nel medesimo processo; 4) violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. in relazione al motivo di appello con cui chiedeva il riconoscimento di conguagli per migliorie e addizioni, che secondo lui era stato indebitamente ritenuto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente distinto tra la sentenza non definitiva relativa alla domanda di usucapione e la sentenza definitiva di divisione: quanto alla prima, operava la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., con effetto della sentenza anche verso il successore, salva la disciplina delle trascrizioni; quanto alla seconda, in tema di divisione immobiliare, rileva l'art. 1113, comma 3, c.c., che impone la partecipazione al giudizio di chi abbia acquistato diritti in base ad atti trascritti prima della domanda di divisione. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva un titolo idoneo a sottrarre il bene alla divisione, avendo acquistato solo la quota del condividente e non l'intero compendio, e che la priorità della trascrizione della donazione non rendeva inopponibile la divisione una volta che il donatario fosse stato chiamato e avesse partecipato al giudizio. È stato altresì respinto il quarto motivo, poiché la pretesa relativa alle migliorie era stata correttamente dichiarata generica, senza indicazione dei beni interessati e delle specifiche addizioni, con conseguente infondatezza della censura sulla asserita omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Nella successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie; il successore può intervenire o essere chiamato, e la sentenza resa nei confronti del dante causa fa stato anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione. La disposizione attiene alla opponibilità della sentenza e non all'integrità del contraddittorio.

  • art. 1113, comma 3, c.c.

    Nel giudizio di divisione immobiliare devono partecipare coloro che abbiano acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione; la norma individua il momento determinante ai fini della partecipazione al giudizio.

  • art. 784 c.p.c.

    Il giudizio di divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti.

  • art. 2643, n. 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esigenza della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare ai fini dell'opponibilità.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la priorità della trascrizione del proprio titolo rispetto alla domanda pregiudizievole trascritta successivamente.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato in via ipotetica come sede per far valere la trascrizione, ma la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'omessa pronuncia sulle migliorie; la Corte ha escluso la censura perché la domanda era stata respinta per genericità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma ritenuto inconferente dalla Corte.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma ritenuto inconferente dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che lo stesso ricorrente aveva riportato un motivo di appello dal contenuto generico.

  • art. 771 c.c.

    Richiamato in relazione al principio per cui la donazione dispositiva di bene altrui è nulla.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, la sentenza resa tra le parti originarie produce effetti anche verso l'avente causa, salvo i limiti derivanti dalla disciplina della trascrizione; la mera circostanza che il successore non fosse parte originaria non rende di per sé inopponibile la decisione se egli è stato legittimamente chiamato o è intervenuto.
  • La disciplina dell'art. 111 c.p.c. e quella dell'art. 1113, comma 3, c.c. operano su piani diversi: la prima riguarda la successione nel diritto controverso e l'efficacia della sentenza, la seconda individua i soggetti che devono partecipare al giudizio di divisione in base alla priorità delle trascrizioni.
  • Nel giudizio di divisione immobiliare, l'opponibilità della decisione non dipende dalla sola anteriorità del titolo del successore a titolo particolare, ma dal fatto che il titolo attribuisca un diritto incompatibile con la divisione disposta e che, se acquistato prima della domanda, il successore sia stato evocato in giudizio quale litisconsorte necessario.
  • Una censura relativa alla mancata considerazione di migliorie o addizioni nei conguagli è infondata se la domanda è formulata in modo generico, senza specificazione dei beni interessati, delle opere eseguite e del relativo valore; in tale ipotesi il giudice può respingerla senza incorrere in omessa pronuncia.
  • La donazione di bene altrui è nulla; quando il trasferimento riguarda soltanto la quota spettante al disponente, non può essere invocata la priorità della trascrizione per sottrarre il bene indiviso al giudizio di divisione promosso dagli altri comunisti.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoLitisconsorzio necessario

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