Sentenza n. 5908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendone la nullità e l’abnormità per violazione delle norme processuali, omessa autonoma valutazione, omessa pronuncia sugli otto motivi di ricorso e difetto assoluto di motivazione, poiché il giudice di primo grado avrebbe riprodotto il contenuto di un precedente parere del Consiglio di Stato relativo a linee guida anteriori. Nel merito sono state riproposte le censure contro le linee guida pubblicate il 9 ottobre 2023: mancata partecipazione delle associazioni dei pazienti e degli enti del Terzo settore alla formazione del panel; disparità di trattamento e difetto di motivazione nell’esclusione di un esperto epidemiologo e statistico; illogicità della limitazione della partecipazione alle società scientifiche della neuropsichiatria infantile, con esclusione di altre branche specialistiche; adozione di criteri metodologici restrittivi nella selezione delle prove di efficacia, con svilimento dell’efficacia di interventi comportamentali come l’ABA; travisamento dei fatti, ingerenze esterne e sviamento verso interessi corporativi o di sostenibilità economica del servizio sanitario; contraddittorietà delle indicazioni sull’impiego di farmaci antipsicotici nei minori; mancata continuità con la precedente Linea Guida n. 21; violazione del Manuale metodologico dell’Istituto Superiore di Sanità per omessa consultazione degli stakeholder sullo scope, mancata pubblicazione dei verbali e mancata predisposizione di versioni accessibili ai cittadini e ai pazienti. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la genericità dei motivi d’appello, la mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dal bando di selezione del panel, la formazione del giudicato interno e, in via subordinata, la carenza di legittimazione passiva del Ministero, la tardività e l’incidenza del principio di alternatività rispetto al precedente ricorso straordinario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure processuali, i motivi contro la sentenza del TAR e le eccezioni delle amministrazioni. Dagli atti e dalle difese degli stessi appellanti è emerso che le linee guida dell’ottobre 2023, oggetto del ricorso, non erano più in vigore, essendo state sostituite da una versione aggiornata nell’ottobre 2025. L’eventuale annullamento delle linee guida impugnate non avrebbe quindi prodotto alcuna utilità concreta, perché sarebbero rimaste applicabili le nuove linee guida del 2025. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori censure ed eccezioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, l. 24/2017
gli esercenti le professioni sanitarie [...] si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3
La norma colloca le linee guida nel quadro delle raccomandazioni alle quali il sanitario deve attenersi, salve le specificità del caso concreto, e prevede, in mancanza, il riferimento alle buone pratiche clinico-assistenziali.
art. 5, comma 3, l. 24/2017
L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida [...] previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni
La disposizione disciplina l’integrazione delle linee guida nel Sistema nazionale per le linee guida e la pubblicazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, previa verifica metodologica e della rilevanza delle evidenze scientifiche.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La pronuncia applica il principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando improcedibile l’appello perché l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione dell’atto amministrativo impugnato determina l’improcedibilità del ricorso o dell’appello per carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto originario non è più idoneo a produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.
- Nel giudizio amministrativo il giudice può decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, esaminando preliminarmente una questione idonea a definire il giudizio e assorbendo le ulteriori censure ed eccezioni.
- Quando l’atto impugnato è stato sostituito da un nuovo atto, l’interesse alla decisione permane soltanto se l’annullamento dell’atto precedente può incidere utilmente sulla posizione del ricorrente; non è sufficiente il mero interesse all’accertamento dell’illegittimità storica dell’atto.
- Le linee guida pubblicate nel Sistema nazionale per le linee guida costituiscono raccomandazioni rilevanti per l’esercizio dell’attività sanitaria, pur dovendo essere applicate tenendo conto delle specificità del caso concreto.
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