Cassazione Penale, Sentenza n. 47105/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 21/12/2021 che aveva rigettato la richiesta, formulata per conto di Pipitone, di applicare la disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: 1) Corte d'Assise di Palermo 8/6/2012 (irrevocabile dal 13/1/2015) per omicidio e reati satellite aggravati dall'art. 7 legge n.203/1991; 2) sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 27/5/2019 per cinque omicidi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n.203/1991. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (i) errata applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 81 e 99 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che erano state fornite plurime e dettagliate ragioni in favore della continuazione (stesso contesto sociale e geografico, arco temporale omogeneo 1999-2011, medesime finalità aggregate dall'art.7/1991); (ii) mancata, illogica o insufficiente motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), ossia che il GIP non aveva adeguatamente valutato gli indici del medesimo disegno criminoso (geografia, periodo, natura dei reati, soggetti attivi, modalità operative).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e non ammissibili nel controllo di legittimità. Il GIP non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme: con motivazione adeguata ha concluso che le condotte risultano ispirate a uno "stile di vita criminoso" e all'appartenenza mafiosa, e non a una deliberazione unitaria programmatica richiesta dalla fattispecie del reato continuato. Tale valutazione, che distingue la continuazione (esigenza di una deliberazione criminosa unitaria) dalla mera scelta di vita delinquenziale, è insindacabile in questa sede. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione di euro 3.000.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso relativo a presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e non consentita nel presente scrutinio di legittimità.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo riguardante la presunta insufficienza o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che il GIP avesse fornito motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni logiche o giuridiche.
art. 81 cod. pen.; art. 99 cod. pen.; art. 671 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in relazione alla disciplina della continuazione e alla quantificazione/concorsualità delle pene; la Corte ha ritenuto che le norme rilevanti richiedono la prova di una deliberazione criminosa unitaria per applicare la continuazione, elemento non dimostrato nel caso.
art. 7 legge n. 203 del 1991
Aggravante contestata nelle sentenze di condanna per i reati oggetto della richiesta di continuazione; la presenza dell'aggravante non è stata ritenuta di per sé indicativa di un disegno criminoso unitario.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata quanto alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità con conseguenze sulla sanzione pecuniaria; nel caso non sono emersi elementi tali da escludere la colpa, per cui la sanzione è stata confermata.
Massime di principio
- La continuazione richiede la sussistenza di una deliberazione criminosa unitaria: non è sufficiente che reati simili provengano dallo stesso contesto sociale o geografico, o che siano commessi da soggetti appartenenti alla stessa area criminale.
- La distinzione fondamentale è tra un "programma criminoso" unitario (che giustifica la compressione delle pene mediante continuazione) e uno "stile di vita criminoso" o appartenenza associativa, che comportano valutazioni autonome per ciascun fatto.
- Al giudice dell'esecuzione spetta un apprezzamento motivato sull'esistenza degli elementi della continuazione; quella valutazione ha ampia discrezionalità e in Cassazione è sindacabile solo se carente, illogica o in palese contrasto con il diritto.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre fornire elementi concreti e specifici che colleghino le condotte in un disegno unitario (finalità comune, programmazione, collegamento temporale e strumentale), non meri richiami generali a contiguità geografica o cronologica.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze pratiche (spese e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto vanno valutate con cura le prospettazioni di diritto prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →