Sentenza n. 2814/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: a) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2019 con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla Società Autostrada Tirrenica s.p.a. relativa ai lavori denominati “Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia Lotto 6° - Viabilità secondaria complanare – Attraversamento Fiume Mignone” nei limiti di interesse; b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2017, successivamente ricevuta in data 1° luglio 2019, con la quale il suddetto decreto è stato trasmesso alla Società Autostrada Tirrenica s.p.a.; c) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le relazioni istruttorie redatte in relazione alla Perizia di Variante dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma e dal Responsabile Divisione 5 della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, di una perizia di variante tecnica e suppletiva relativa a lavori autostradali, nonché gli atti connessi e le relazioni istruttorie
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il decreto ministeriale con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di viabilità secondaria complanare e attraversamento del Fiume Mignone nell'ambito dell'Autostrada A12. La ricorrente ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a., prospettando quindi l'illegittimità dell'atto ministeriale nei limiti del proprio interesse. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione e ha sottoposto la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La controversia riguardava il diniego di approvazione della variante e, in concreto, l'interpretazione delle previsioni convenzionali e legislative concernenti il rapporto concessorio e le reciproche obbligazioni delle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e disponendo che il giudizio possa essere riassunto dinanzi a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, le controversie concernenti la delimitazione del contenuto del rapporto, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria. Tale regola può essere derogata quando l'amministrazione eserciti poteri autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento o sulla fase esecutiva. Nel caso concreto, tuttavia, il diniego di approvazione della perizia di variante non era espressione di un potere autoritativo, ma costituiva il risultato dell'interpretazione delle disposizioni convenzionali e legislative relative al rapporto paritetico tra concedente e concessionario. Il TAR ha inoltre ritenuto già respinti dalla giurisprudenza amministrativa gli argomenti fondati sull'art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a., richiamando per relationem una sentenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate, poiché l'orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria in materia di perizie di variante si è consolidato soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a.
Le ipotesi di giurisdizione esclusiva invocate dalla concessionaria non sono state ritenute applicabili, poiché la controversia concerneva un rapporto contrattuale paritetico e non l'esercizio di un potere autoritativo.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha sottoposto previamente alle parti il rilevato possibile difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 5, d.l. 216/2011
Richiamato quale base del subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel ruolo di concedente.
art. 36 d.l. 98/2011
Richiamato, insieme all'art. 11, comma 5, d.l. 216/2011, quale fondamento del subentro ministeriale nel rapporto concessorio.
Massime di principio
- Una volta esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, le controversie sulla delimitazione del contenuto del rapporto concessorio, sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali e sui relativi effetti appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione amministrativa può sussistere nella fase esecutiva del rapporto concessorio quando l'amministrazione eserciti un potere autoritativo riconosciuto dalla legge, direttamente incidente sulla procedura di affidamento o sull'esecuzione del rapporto.
- Il diniego di approvazione di una perizia di variante non integra esercizio di potere autoritativo quando si fonda esclusivamente sull'interpretazione delle previsioni convenzionali e legislative relative alle reciproche obbligazioni del concedente e del concessionario; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura effettiva del potere esercitato e non dalla forma dell'atto o dalla sua provenienza amministrativa.
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