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Sentenza

Sentenza n. 2814/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: a) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2019 con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla Società Autostrada Tirrenica s.p.a. relativa ai lavori denominati “Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia Lotto 6° - Viabilità secondaria complanare – Attraversamento Fiume Mignone” nei limiti di interesse; b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2017, successivamente ricevuta in data 1° luglio 2019, con la quale il suddetto decreto è stato trasmesso alla Società Autostrada Tirrenica s.p.a.; c) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le relazioni istruttorie redatte in relazione alla Perizia di Variante dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma e dal Responsabile Divisione 5 della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Giustizia amministrativa201912399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, di una perizia di variante tecnica e suppletiva relativa a lavori autostradali, nonché gli atti connessi e le relazioni istruttorie

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il decreto ministeriale con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di viabilità secondaria complanare e attraversamento del Fiume Mignone nell'ambito dell'Autostrada A12. La ricorrente ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a., prospettando quindi l'illegittimità dell'atto ministeriale nei limiti del proprio interesse. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione e ha sottoposto la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La controversia riguardava il diniego di approvazione della variante e, in concreto, l'interpretazione delle previsioni convenzionali e legislative concernenti il rapporto concessorio e le reciproche obbligazioni delle parti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e disponendo che il giudizio possa essere riassunto dinanzi a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, le controversie concernenti la delimitazione del contenuto del rapporto, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria. Tale regola può essere derogata quando l'amministrazione eserciti poteri autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento o sulla fase esecutiva. Nel caso concreto, tuttavia, il diniego di approvazione della perizia di variante non era espressione di un potere autoritativo, ma costituiva il risultato dell'interpretazione delle disposizioni convenzionali e legislative relative al rapporto paritetico tra concedente e concessionario. Il TAR ha inoltre ritenuto già respinti dalla giurisprudenza amministrativa gli argomenti fondati sull'art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a., richiamando per relationem una sentenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate, poiché l'orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria in materia di perizie di variante si è consolidato soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.a.

    Le ipotesi di giurisdizione esclusiva invocate dalla concessionaria non sono state ritenute applicabili, poiché la controversia concerneva un rapporto contrattuale paritetico e non l'esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha sottoposto previamente alle parti il rilevato possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 5, d.l. 216/2011

    Richiamato quale base del subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel ruolo di concedente.

  • art. 36 d.l. 98/2011

    Richiamato, insieme all'art. 11, comma 5, d.l. 216/2011, quale fondamento del subentro ministeriale nel rapporto concessorio.

Massime di principio

  • Una volta esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, le controversie sulla delimitazione del contenuto del rapporto concessorio, sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali e sui relativi effetti appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione amministrativa può sussistere nella fase esecutiva del rapporto concessorio quando l'amministrazione eserciti un potere autoritativo riconosciuto dalla legge, direttamente incidente sulla procedura di affidamento o sull'esecuzione del rapporto.
  • Il diniego di approvazione di una perizia di variante non integra esercizio di potere autoritativo quando si fonda esclusivamente sull'interpretazione delle previsioni convenzionali e legislative relative alle reciproche obbligazioni del concedente e del concessionario; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura effettiva del potere esercitato e non dalla forma dell'atto o dalla sua provenienza amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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