Cassazione Penale, Sentenza n. 31523/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso l'ufficio di polizia giudiziaria della Questura, sottoposto a custodia cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di una pluralità di accessi abusivi a sistemi informatici di interesse pubblico e di corruzione propria. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura coercitiva; il riesame l'aveva confermata; successivamente la misura era stata sostituita con la sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche. Il ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, deduceva: la perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione al riesame di atti ritenuti decisivi, in particolare la copia forense della memoria del cellulare di un terzo e una comunicazione di notizia di reato; la nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo, ritenendo insussistente il pericolo di inquinamento probatorio; l'illegittimità del sequestro e della perquisizione del telefono del terzo, con acquisizione massiva dei dati e loro inutilizzabilità; l'inutilizzabilità, nel procedimento a carico dell'indagato, degli atti provenienti dal procedimento a carico del terzo in assenza di formale acquisizione; l'insussistenza dei gravi indizi per la corruzione propria, contestando prova dell'accordo corruttivo, della corrispettività e della natura delle utilità; infine, l'assenza o l'inattualità delle esigenze cautelari, sia sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio sia sotto quello della reiterazione, specie dopo la sospensione dal servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le censure difensive. Ha preliminarmente affermato che la sostituzione della misura coercitiva con quella interdittiva non fa venir meno l'interesse a impugnare l'ordinanza del riesame, poiché il ricorso investe i presupposti originari della misura personale. Nel merito ha escluso la nullità per omesso interrogatorio preventivo, reputando concreto il pericolo di inquinamento probatorio sulla base di elementi specifici e attuali desumibili dagli atti. Ha ritenuto legittimo il sequestro del telefono del terzo e l'acquisizione dei dati informatici, affermando che la contestazione sulla proporzionalità del vincolo poteva spettare solo al titolare del dispositivo o, comunque, doveva essere fatta con riesame del sequestro reale. Ha inoltre escluso che dall'art. 238 c.p.p. derivi un divieto generale di utilizzazione, nel procedimento cautelare, di atti e dati provenienti da altro procedimento, valorizzando la disciplina della prova documentale e l'assenza di specifici divieti. Ha dichiarato infondato il motivo sulla perdita di efficacia della misura, poiché gli atti non trasmessi non erano decisivi e il ricorrente non aveva dimostrato la loro determinanza. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sui gravi indizi di corruzione propria, osservando che il tribunale aveva motivato in modo logico e coerente sulla base di messaggi, ripetitività delle condotte e asservimento della funzione pubblica a interessi privati, con utilità anche solo promesse. Infine, ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione anche dopo la sospensione dal servizio, in ragione delle modalità seriali e dell'uso possibile di complici ancora inseriti nell'ufficio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
La perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione degli atti opera solo quando siano mancati atti effettivamente utilizzati e determinanti nel provvedimento genetico; non basta l'omissione di atti non decisivi.
art. 291 c.p.p.
L'omissione dell'interrogatorio preventivo è giustificata solo in presenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio, da valutarsi sugli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura.
art. 292 c.p.p.
La motivazione sull'esclusione dell'interrogatorio preventivo e sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio è ritenuta legittima se fondata su elementi specifici e concreti.
art. 178 c.p.p.
La dedotta nullità per omissione di garanzie difensive non sussiste se la misura è sorretta da motivazione adeguata e da elementi concreti.
art. 191 c.p.p.
L'inutilizzabilità è esclusa per gli atti e i dati documentali legittimamente acquisiti in altro procedimento, in assenza di un divieto specifico.
art. 247 c.p.p.
Il sequestro e la perquisizione del telefono del terzo sono stati ritenuti legittimi, mentre la doglianza sulla proporzionalità del vincolo doveva essere proposta dal titolare del dispositivo nel rimedio appropriato.
art. 568 c.p.p.
La censura era prospettata in chiave di ammissibilità/legittimazione, ma è stata respinta perché priva di fondamento nella specie.
art. 238 c.p.p.
Disciplina l'acquisizione dibattimentale di verbali di prove assunte in altri procedimenti e non introduce un principio generale ostativo all'utilizzazione, nel procedimento cautelare, di atti provenienti da altro procedimento.
art. 270 c.p.p.
Richiamato come esempio di divieto specifico di utilizzazione in altri procedimenti, a conferma che i limiti all'impiego di atti altrimenti acquisiti devono essere espressamente previsti dalla legge.
art. 234 c.p.p.
Costituisce la regola generale di acquisizione dei documenti, compresi quelli informatici, formati extra processum.
art. 258 c.p.p.
Richiamato per l'utilizzabilità dei documenti e degli esiti digitali acquisiti nel rispetto dei criteri di pertinenza, proporzionalità e tracciabilità.
art. 189 c.p.p.
Esprime il principio di libertà dei mezzi di prova, consentendo anche prove atipiche se idonee all'accertamento e non lesive della libertà morale.
art. 116 c.p.p.
La difesa conserva la possibilità di controllare gli atti utilizzati grazie al diritto di accesso ed estrazione di copie.
art. 274 c.p.p.
Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto; il pericolo di reiterazione può desumersi dalle modalità delle condotte, anche se risalenti, e può permanere pure dopo la sospensione dal servizio se il soggetto può agire tramite complici ancora inseriti nell'ufficio.
art. 273 c.p.p.
Richiamato quanto ai presupposti applicativi delle misure cautelari personali, che restano sindacabili anche dopo la sostituzione della misura.
art. 280 c.p.p.
Richiamato in relazione alla verifica dei presupposti di applicabilità delle misure coercitive.
art. 15 Cost.
La tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni si estende anche alle comunicazioni mediante dispositivi elettronici e informatici, pur già ricevute, se conservano carattere di segretezza.
art. 260 c.p.p.
Richiamato per la nozione di copia forense come duplicazione integrale e fedele del contenuto digitale del dispositivo sequestrato.
art. 324 c.p.p.
Indicata come il rimedio per contestare il sequestro probatorio del telefono e la proporzionalità del vincolo reale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare la sostituzione della misura coercitiva con una meno afflittiva non elimina l'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza genetica o quella del riesame quando il ricorso investe i presupposti applicativi originari della restrizione.
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto e fondato su elementi specifici, desumibili anche da condotte già contestate, purché vi siano dati ulteriori idonei a far ritenere plausibile l'alterazione delle prove o delle loro tracce.
- L'omesso interrogatorio preventivo non determina nullità se il pericolo di inquinamento probatorio è adeguatamente motivato sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura.
- La perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame si verifica solo se gli atti non trasmessi sono effettivamente decisivi e sono stati posti a fondamento della misura; l'indagato deve allegarne e dimostrarne la rilevanza determinante.
- Nel procedimento cautelare gli atti e i dati informatici legittimamente acquisiti in un diverso procedimento possono essere utilizzati come documenti, salvo specifici divieti di legge; l'art. 238 c.p.p. disciplina la fase dibattimentale e non introduce un divieto generale per la cautela.
- Il sequestro dell'intero contenuto di un dispositivo informatico richiede il controllo di proporzionalità e adeguatezza, ma la relativa doglianza spetta primariamente al titolare della sfera di riservatezza incisa, ferma restando la possibilità di utilizzare nel diverso procedimento i soli dati pertinenti e selezionati.
- In materia di corruzione, l'accordo corruttivo può essere desunto da un quadro indiziario unitario, comprendente la ripetitività delle condotte, lo scambio di favori, la disponibilità costante del pubblico ufficiale e anche utilità promesse, non essendo necessaria una formalizzazione espressa dell'accordo.
- Il pericolo di reiterazione può essere ricavato dalle modalità seriali e dall'abuso sistematico della funzione, e può permanere anche dopo la sospensione dal servizio se il soggetto, in concorso con altri ancora inseriti nell'ufficio, conserva la concreta possibilità di reiterare condotte analoghe.
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