Cassazione Civile, Ordinanza n. 00960/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo al bollo auto 2011, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti e l’intervenuta prescrizione del credito. In giudizio l’ente riscossore aveva invece prodotto la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento presupposto, sostenendo che la cartella non fosse stata impugnata nei termini e fosse quindi divenuta definitiva. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la mancata impugnazione tempestiva della cartella non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale e che il giudice avrebbe dovuto verificare se il credito fosse già prescritto al momento della notifica della cartella; con il secondo ha anche invocato l’art. 100 c.p.c. e il giudicato implicito per contestare il riesame dell’ammissibilità della domanda; con il terzo ha chiesto la compensazione delle spese per la novità e complessità della questione e per i contrasti giurisprudenziali sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse fondata non solo sulla notifica della cartella, ma anche sul difetto dell’interesse qualificato richiesto dalla disciplina introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, si applica ai processi pendenti e specifica l’interesse immediato ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata. Il ricorso è stato ritenuto doppiamente inammissibile perché non specificamente confutava le ragioni della sentenza impugnata e non allegava le ragioni dell’interesse qualificato alla proposizione dell’impugnazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, alle spese aggravate ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione del credito doveva essere verificata alla data di notifica della cartella e che la mancata impugnazione non comporta la conversione del termine breve in quello decennale.
art. 2962 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla prescrizione per contestare la decisione di merito sulla decorrenza e sulla natura del termine prescrizionale.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente per escludere che il mancato esercizio dell’opposizione alla cartella trasformi automaticamente la prescrizione breve in quella decennale.
art. 360, comma 1, c.p.c.
La Corte ha ricondotto i motivi, pur non formulati in modo espresso, al vizio di violazione di legge.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell’interesse ad agire e l’insussistenza di un riesame della proponibilità della domanda.
art. 5, comma 51, d.l. 953/1982, conv. in l. 53/1983
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno della dedotta prescrizione del credito relativo al bollo auto.
art. 21 d.lgs. 456/92
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, insieme ad altre disposizioni, per contestare la decisione sul credito e sulla prescrizione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Invocato nel terzo motivo per sostenere la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione.
art. 15 d.lgs. 546/92
Invocato nel terzo motivo in tema di regolazione delle spese del giudizio tributario.
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
La Corte lo considera, tramite l’art. 3-bis, come norma che specifica l’interesse immediato alla tutela contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
l. 17 dicembre 2021, n. 215
Norma di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata quale fonte della disciplina applicabile ai processi pendenti.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte richiama il comma 4-bis inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che concretizza l’interesse alla tutela immediata contro il ruolo e la cartella.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese aggravate, in ragione della palese inammissibilità del ricorso e della mancata considerazione di norme e giurisprudenza decisive.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo richiede la concreta allegazione di un interesse qualificato alla tutela immediata, secondo la disciplina introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, applicabile anche ai processi pendenti.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale: il tema della prescrizione va verificato secondo la natura del credito e al momento rilevante della sua formazione/notifica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non confuta specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata e non allega gli elementi fattuali e giuridici che fondano la propria legittimazione ad agire.
- La questione delle spese può essere aggravata ex art. 96 c.p.c. quando l’impugnazione si riveli palesemente inammissibile e ignori principi normativi e giurisprudenziali già consolidati.
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