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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29621/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo realizzato da due coimputati. In primo grado il Tribunale aveva condannato entrambi e disposto la demolizione. In appello, per uno dei due coimputati, la Corte territoriale aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati e revocato l'ordine di demolizione nei suoi confronti; per l'altra coimputata la condanna era invece divenuta irrevocabile ed era su tale titolo che il Pubblico Ministero aveva emesso l'ingiunzione di demolizione. Il ricorrente, nel successivo incidente di esecuzione, sosteneva che la Corte d'appello fosse competente a decidere ex art. 665 c.p.p., poiché il giudice di appello aveva modificato le statuizioni del primo giudice; inoltre deduceva che la revoca dell'ordine di demolizione pronunciata in appello dovesse espandersi anche alla posizione della coimputata, sicché il titolo esecutivo sarebbe venuto meno. In cassazione lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando anche il richiamo alla perpetuatio jurisdictionis e sostenendo che l'ingiunzione del Pubblico Ministero fosse un mero atto esecutivo privo di autonoma efficacia conformativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e preliminare il difetto di concreto interesse del ricorrente a contestare l'ordine di demolizione riferito alla coimputata, poiché nei suoi confronti l'ordine era già stato revocato in appello per prescrizione. La pretesa di estendere a quella diversa posizione l'effetto della propria revoca è stata ritenuta meramente ripropositiva di questioni già disattese in precedente decisione e comunque incompatibile con la giurisprudenza richiamata in tema di effetti estensivi e di rapporti tra giudicato e prescrizione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    Indica la regola sulla competenza del giudice dell'esecuzione; la difesa invocava tale norma, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto mancante l'interesse concreto al ricorso.

  • art. 587 c.p.p.

    Richiamato nel passaggio giurisprudenziale sugli effetti estensivi dell'impugnazione e sui limiti della declaratoria di estinzione del reato rispetto al coimputato non impugnante.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Evocato nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte, quale base per la declaratoria di manifesta infondatezza/inammissibilità della domanda di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione è inammissibile il ricorso proposto da chi non abbia un interesse concreto e attuale a censurare il provvedimento impugnato; la mancanza di interesse è causa preliminare e assorbente.
  • Quando l'ordine di demolizione grava su un coimputato in forza di una condanna irrevocabile, la posizione processuale di altro coimputato, nei cui confronti sia intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine, non consente di contestare l'esecuzione del titolo riferito al primo, se non in presenza di una specifica legittimazione o di una diversa qualità giuridica rilevante, come quella di terzo proprietario.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione e le regole sulla prescrizione non operano in modo da travolgere il giudicato già formatosi nei confronti del coimputato non impugnante quando la causa estintiva maturi successivamente al suo passaggio in giudicato.
  • In sede di legittimità, l'inammissibilità dell'istanza o del ricorso in executivis può essere rilevata d'ufficio anche se il giudice a quo abbia deciso sulla competenza o nel merito.
  • L'ordine di demolizione collegato a un reato edilizio ha natura pubblicistica e non è neutralizzato, per il solo fatto della comproprietà o della pluralità dei soggetti coinvolti, da regole civilistiche come la res inter alios acta.

Come è indicizzato

MaterieSequestroCompetenzaAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNe bis in idem

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