Cassazione Penale, Sentenza n. 4202/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino sostenendo due censure principali: (1) violazione dell'art. 159 cod. pen. e vizio di motivazione nella valutazione della sospensione del termine di prescrizione a seguito di un istanza di rinvio per presunto legittimo impedimento del difensore; il ricorrente riteneva che la sospensione dovesse essere limitata a 60 giorni e, quindi, che il reato fosse prescritto prima della sentenza di appello; (2) errata applicazione dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (disciplina emergenziale Covid) per avere la Corte computato 63/64 giorni di sospensione riferendoli a un'udienza del 21 aprile 2020 che, in realtà, non risultava fissata né notificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: l'istanza di rinvio del difensore, sebbene tempestiva, non era documentata e pertanto il Tribunale aveva legittimamente qualificato il differimento come mero rinvio determinando la sospensione dell'intero periodo (undici mesi) del termine di prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo: dagli atti non risultava fissata né notificata l'udienza del 21 aprile 2020, perciò non era applicabile la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020. Considerato quanto computato, il termine di prescrizione è maturato alla data odierna per i reati commessi tra luglio 2012 e aprile 2013; ne è conseguita l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (art. 129 cod. proc. pen.) e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Sono state confermate le statuizioni civili (condanna al risarcimento Inps) in quanto il giudice dell'impugnazione, spogliato della cognizione penale per prescrizione, ha deciso sugli effetti civili in conformità alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Norme richiamate
art. 316 ter cod. pen.
Norma del reato contestato (frodi contributive mediante falsa esposizione dei versamenti di TFR). Utilizzata per individuare il fatto per cui si discute la prescrizione.
art. 159 cod. pen.
Regola i casi di sospensione della prescrizione (fra cui il legittimo impedimento del difensore). La Corte ha richiamato il principio che la sospensione opera per l'intero periodo quando il giudice concede un rinvio, salvo che ricorra un legittimo impedimento debitamente documentato che comporti la diversa disciplina (limite di 60 giorni).
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione in conseguenza dell'emergenza pandemica. La Corte ha interpretato che la sospensione di 64 giorni si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nella 'prima fase' dell'emergenza (periodo dal 9 marzo al 18 maggio 2020) e solo se risulta effettivamente fissata e notificata l'udienza; in mancanza di fissazione/non notificazione la sospensione non opera.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e le relative conseguenze. La Corte ha disposto l'immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129, comma 1, e ha richiamato i limiti per pronunciare un'assoluzione di merito (art. 129, comma 2) quando manchi una prova di innocenza pienamente evidente.
art. 531 cod. proc. pen.
Norma che contempla la sentenza che pronuncia la prescrizione; citata nel motivo del ricorrente come possibile rimedio se fosse stata riconosciuta la prescrizione prima dell'appello.
decisione Corte costituzionale n. 182/2021
Richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione spogliato della cognizione penale per prescrizione deve decidere sulle sole conseguenze civili dell'impugnazione, accertando i soli elementi dell'illecito civile senza riconoscere la responsabilità penale del reato estinto.
Massime di principio
- Se il difensore chiede un rinvio per concomitante impegno professionale, occorre documentare l'impedimento: in assenza di documentazione il giudice può trattare la domanda come mero rinvio e la sospensione della prescrizione vale per l'intero periodo del differimento, non trovando applicazione il limite di 60 giorni previsto per il legittimo impedimento debitamente provato.
- La sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo se risultano effettivamente fissate e notificate udienze nella prima fase dell'emergenza (periodo indicato dalla giurisprudenza); in assenza di fissazione/notifica la sospensione non opera.
- Quando la prescrizione matura successivamente alla sentenza di appello ma anteriormente alla decisione della Cassazione, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza impugnata agli effetti penali senza rinvio; tuttavia le statuizioni civili già adottate possono essere confermate dal giudice dell'impugnazione o dalla Cassazione nei limiti previsti.
- La declaratoria di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo se è rilevabile in modo chiaro e immediato l'assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva di innocenza; la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non giustifica l'assoluzione piena.
- In presenza di contestazioni sul calcolo dei termini di sospensione della prescrizione è essenziale verificare documentalmente la fissazione e la notifica delle udienze (anche in relazione a provvedimenti emergenziali) perché la diversa qualificazione del differimento (rinvio meramente organizzativo vs. legittimo impedimento) produce effetti rilevanti sul decorso della prescrizione.
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