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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13592 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRAP 2002 non versata e ritenute alla fonte compensate, per un credito ritenuto insussistente dalla CTR. L'Associazione aveva proposto cinque motivi: (1-2) contestava che un controllo meramente formale potesse fondare la pretesa senza un motivato accertamento e denunciava vizi di motivazione e violazione dell'art. 36-bis; (3) invocava le regole sullo scomputo degli acconti, la trasparenza fiscale e la compensabilità delle ritenute subite dall'associazione; (4) denunciava omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione dell'imposta; (5) sosteneva che la pendenza del condono per il 2002 impedisse un accertamento surrettizio tramite controllo automatizzato. La Cassazione non ha esaminato tali questioni di merito, perché il ricorso era stato proposto e notificato soltanto al Ministero, privo di legittimazione passiva.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere i cinque motivi tributari, poiché il Ministero non aveva partecipato ai precedenti gradi ed era privo di legittimazione passiva: dal 1° gennaio 2001 il soggetto legittimato era l'Agenzia delle Entrate, che era stata parte nel giudizio di merito ma non era stata citata in cassazione. La sentenza impugnata della CTR del Friuli-Venezia Giulia, sezione di Trieste, n. 46/08/09 del 6 luglio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima la cartella, resta quindi ferma. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione della parte intimata. Decisione assunta il 10 maggio 2017 e depositata il 30 maggio 2017.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal 1^ gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate; sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Dal 1° gennaio 2001, nei giudizi tributari relativi alle competenze trasferite, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero. Il ricorso per cassazione rivolto soltanto al Ministero è pertanto inammissibile.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    a partire dal 1^ gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1)

    La disposizione individua il momento dal quale le Agenzie fiscali sono operative; nel caso, tale data determina il trasferimento della legittimazione passiva all'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Prima di proporre un ricorso tributario, occorre verificare quale ente sia il soggetto legittimato passivamente in base alla data e alla materia della controversia. Per le competenze trasferite alle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001, il ricorso va rivolto all'Agenzia delle Entrate, non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La corretta individuazione della controparte è una condizione processuale decisiva: se il ricorso per cassazione è promosso soltanto contro un soggetto privo di legittimazione passiva, può essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito, anche se questi riguardano questioni tributarie potenzialmente rilevanti.
  • La mancata costituzione della parte intimata comporta, in questa decisione, l'assenza di una statuizione sulle spese.

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