Sentenza del 21/06/2022 n. 19898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) versata per contratti di abbonamento di utenza di telefonia mobile (settembre 2007 - giugno 2010). Impugnava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso sostenendo in sintesi che: l'abrogazione del previgente art. 318 del D.P.R. n.156/1973 e le successive discipline (D.Lgs. n.259/2003 e D.Lgs. n.269/2001) escludono che il presupposto della TCG possa essere riconducibile ai telefoni cellulari; il contratto di abbonamento non è un provvedimento amministrativo e quindi non può costituire base imponibile per la tassa; le direttive comunitarie (direttive 1999/5, 2002/20 ecc.) e la giurisprudenza europea renderebbero inapplicabile la TCG alla telefonia mobile; inoltre deduceva vizi costituzionali (art. 23 e art. 3 Cost.) e censurava la natura e l'efficacia della disposizione interpretativa introdotta dal D.L. n.4/2014, art.2, comma 4.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., nn. 9560/2014 e seguenti) secondo cui la previsione tariffaria originaria è stata trasfusa e riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n.259/2003, per cui le 'stazioni radioelettriche' comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile (telefono cellulare) e il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione ai fini della TCG. Ha ritenuto legittima e non contrastante con il diritto UE la tassa sui contratti di abbonamento, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia (C-416/14, De Pra e SAIV) che ha escluso conflitto con le direttive UE e ha ammesso la possibilità di equiparare l'abbonamento a titolo autorizzatorio. Ha dichiarato infondati i profili di illegittimità costituzionale e ha ritenuto valida l'interpretazione autentica introdotta dal D.L. n.4/2014, art.2, comma 4. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00, e rilevato l'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.
Stabilisce il criterio generale di soggezione alla TCG dei provvedimenti amministrativi e degli atti indicati in tariffa; la Corte ha ritenuto che il contratto di abbonamento, equiparato dalla normativa/giurisprudenza alla 'licenza o documento sostitutivo', rientri in tale perimetro.
Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, art. 21
Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318 ...).
La voce tariffaria è stata interpretata come riferita, in via formale, all'art. 160 del D.Lgs. n.259/2003; la Corte ritiene che essa continui a giustificare l'applicazione della TCG alle utenze in abbonamento.
D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Le Sezioni Unite e la Cassazione interpretano l'art. 160 come contenente la disciplina che rende applicabile la TCG anche ai servizi radiomobili, in quanto il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione come fatto generatore della tassa.
D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4 (conv. L. n. 50/2014)
Per gli effetti dell'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ... si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
Disposizione di interpretazione autentica: la Corte l'ha ritenuta legittima e idonea a chiarire il significato della norma, confermando l'applicabilità della TCG ai contratti di abbonamento per telefonia mobile.
D.Lgs. n. 269 del 2001 (attuazione direttiva 1999/5/CE)
Regola i requisiti tecnici e la messa in commercio degli apparati terminali; la Corte ha ritenuto che la disciplina tecnica non escluda l'applicabilità della TCG e che non imponga controlli preventivi che ostino alla libera circolazione.
Corte di Giustizia UE, causa C-416/14 (Fratelli De Pra/SAIV)
"le direttive ... vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa ... in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa"
La CGUE ha affermato che il diritto UE non osta all'applicazione di una tassa come la TCG sui contratti di abbonamento e ha ammesso l'equiparazione dell'abbonamento a titolo autorizzatorio; ha inoltre escluso che le direttive sulle autorizzazioni impediscano tale tassazione.
Cass. Sezioni Unite, sentenze n. 9560/2014 e 9561/2014
Hanno ricostruito il 'continuum' normativo tra disciplina delle stazioni radioelettriche e dei telefoni cellulari, affermando la continuità normativa e che l'art. 160 del D.Lgs. 259/2003 integra la base normativa per la TCG sulle utenze in abbonamento.
Massime di principio
- Il contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile può essere considerato, ai fini fiscali, titolo sostitutivo della licenza/autorizzazione e quindi fatto generatore della tassa sulle concessioni governative (TCG).
- L'abrogazione formale di una norma previgente non esclude la persistenza dell'obbligo tributario se il contenuto sostanziale è stato trasferito in una norma successiva (continuità/trasfusione normativa).
- Una disposizione interpretativa (interpretazione autentica) del legislatore può chiarire e consolidare il significato della norma e legittimare l'applicazione della tassa, purché l'interpretazione rientri tra le alternative già ammissibili.
- Le direttive UE sulle comunicazioni elettroniche (autorizzazioni, requisiti tecnici, ecc.) non impediscono, di regola, l'introduzione o il mantenimento di una tassa nazionale come la TCG se la tassa non colpisce la fornitura di reti/servizi ma l'uso degli apparati in abbonamento; la giurisprudenza della CGUE ha confermato tale orientamento.
- La differenza di trattamento fiscale tra utenti in abbonamento e utenti prepagati può essere giustificata per ragioni oggettive (continuità del servizio e obbligo periodico di pagamento) e non costituisce necessariamente una violazione del principio di uguaglianza costituzionale.
- Per chi contesta l'applicabilità della TCG, argomentazioni basate esclusivamente su presunte incompatibilità formali o su abrogazioni non bastano se la disciplina successiva conserva la funzione normativa sostanziale che giustifica il prelievo; è essenziale valutare il quadro normativo complessivo e la giurisprudenza comunitaria e nazionale.
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