Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27462/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva promosso avanti al tribunale un'azione di ripetizione di indebito relativa a più rapporti di conto corrente, uno risalente agli anni Settanta, chiedendo la restituzione di somme per interessi e spese di massimo scoperto asseritamente applicati senza pattuizione scritta, con conseguente nullità delle clausole e applicazione del solo tasso legale. Aveva inoltre chiesto la restituzione di ulteriori somme con riferimento a due mutui, sostenendo che fossero privi di causa perché accesi per ripianare un saldo negativo che, secondo il ricalcolo dei conti, non sarebbe stato dovuto. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo tra l'altro che i rapporti di conto fossero distinti, che la documentazione fosse incompleta, che incombeva sul correntista l'onere di produrre contratto ed estratti conto e che non fosse provata la pattuizione di interessi ultralegali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 119 TUB e 2943 c.c. per avere la corte d'appello dichiarato prescritta la pretesa di ottenere l'esibizione dei documenti; violazione dell'art. 2944 c.c. per non avere considerato l'interruzione della prescrizione anche dell'azione restitutoria; omesso esame di fatti decisivi circa la possibilità di limitare l'accertamento ai periodi coperti da documentazione e di ricostruire il saldo mediante CTU e altri elementi; omesso esame della circostanza che le rinegoziazioni avrebbero aperto nuovi rapporti gravati dal saldo precedente; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico del correntista la prova degli estratti conto e del contratto, anziché della banca, trattandosi di fatti negativi; omesso esame della CTU che avrebbe comprovato la fondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla prescrizione del diritto alla documentazione bancaria, ma sulla ripartizione dell'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che, quando il correntista deduce pagamenti non dovuti, deve provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento e quindi produrre il contratto per dimostrare l'assenza delle clausole che legittimano interessi e spese; il principio di vicinanza della prova non sposta tale onere sulla banca, poiché il documento è normalmente nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità dei motivi terzo e quarto e l'assorbimento del sesto, poiché la ricostruzione del saldo mediante elementi aliunde e CTU presuppone comunque l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio sulla mancanza della causa del pagamento. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 119 TUB

    la Corte osserva che la questione del diritto del cliente alla documentazione bancaria nel decennio anteriore alla richiesta non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata; la decisione di merito si fondava invece sull'onere probatorio del correntista

  • art. 2943 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione della pretesa documentale, ma la censura è stata dichiarata non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 2944 c.c.

    invocato per l'effetto interruttivo del riconoscimento del diritto e della richiesta documentale; la Corte non entra nel merito perché la doglianza non coglie la ratio decidendi

  • art. 210 c.p.c.

    l'inottemperanza all'ordine di esibizione è stata ritenuta non significativa dalla corte territoriale per il decorso del termine decennale di cui all'art. 119 TUB

  • art. 119, comma 4, TUB

    richiamato dalla corte di merito come limite temporale al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi, ritenuti inammissibili o assorbiti

  • art. 2697 c.c.

    in tema di ripetizione di indebito bancario, l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento e quindi di produrre il contratto grava sul correntista che agisce in giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti di conto corrente, il correntista che deduca l'indebita applicazione di interessi, commissioni o spese deve provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento, e quindi deve produrre il contratto o comunque la documentazione utile a dimostrare l'assenza delle clausole che legittimano tali addebiti.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente di trasferire sulla banca l'onere di dimostrare la pattuizione di interessi e commissioni quando il documento contrattuale era, in via ordinaria, nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione.
  • Se il ricorrente non assolve l'onere primario di provare il fatto costitutivo della ripetizione, restano inammissibili o assorbite le ulteriori censure volte a ottenere una ricostruzione del saldo mediante estratti incompleti, CTU o elementi indiziari aliunde.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito poggi su un profilo diverso da quello formalmente evocato nel motivo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.