Sentenza n. 3701/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnatasi a evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento mediante fissazione dell’appuntamento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa di attivazione del procedimento e determinare la cessazione della materia del contendere.
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., quando l’Amministrazione attiva il procedimento richiesto nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere se la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, valutato anche alla luce dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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