Sentenza n. 930/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di rigetto, tacitamente formatosi a norma dell’art. 25 co. 4 legge n. 241/1990, dell’istanza di accesso agli atti proposta da “L’isola che non c’è” s.n.c. nei confronti del Comune di Trofarello in data 17/11/2025, avente ad oggetto inter alia l’ostensione del provvedimento di esclusione del Baby Parking “L’isola che non c’è” dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 570/2025, nonché degli atti istruttori e delle motivazioni sottese a tale esclusione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa, tra l'altro, al provvedimento di esclusione del baby parking dai beneficiari di contributi regionali e agli atti istruttori e motivazionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni destinatarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego tacito formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso presentata al Comune di Trofarello il 17 novembre 2025. L'istanza riguardava, tra l'altro, il provvedimento di esclusione del baby parking dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali previsti dalla D.D. Regione Piemonte n. 570/2025, nonché gli atti istruttori e le motivazioni sottese all'esclusione. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso e ha assegnato alle parti un termine per dedurre sul punto. La società ha quindi comunicato che, dopo l'introduzione del giudizio, l'amministrazione aveva integralmente trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'integrale ostensione della documentazione richiesta avesse soddisfatto l'interesse della ricorrente e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. La sentenza non ha quindi deciso nel merito la legittimità del diniego tacito. In considerazione della tardività del ricorso, già rilevata dal Collegio, le spese sono state poste a carico della società ricorrente e dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per la tutela giurisdizionale contro il diniego o il differimento dell'accesso.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Costituisce la base normativa del diniego tacito sull'istanza di accesso documentale.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
È richiamato in relazione all'integrale trasmissione della documentazione richiesta per esigenze di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti la questione della tardività del ricorso rilevata dal giudice.
Massime di principio
- L'integrale ostensione dei documenti richiesti durante il giudizio sull'accesso soddisfa l'interesse del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione non impedisce al giudice di considerare la tardività del ricorso ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Quando il ricorso in materia di accesso è tardivo e la documentazione viene comunque integralmente ostesa nel corso del giudizio, il processo si definisce con cessazione della materia del contendere, ma le spese possono restare a carico del ricorrente.
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