Cassazione Penale, Sentenza n. 25352/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'opposizione, rigettata dal giudice di merito, contro la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'inammissibilità era stata motivata sulla base della precedente condanna per il reato ostativo di associazione mafiosa e della mancata prova idonea a superare la presunzione relativa di superamento del limite reddituale prevista per i condannati per determinati reati. Nel ricorso per cassazione si deduceva: a) l'errore del provvedimento impugnato per avere escluso il superamento della presunzione senza disporre accertamenti e senza considerare la documentazione prodotta dall'istante; b) la rilevanza di provvedimenti di ammissione al beneficio emessi in altri procedimenti; c) l'esistenza di decisioni di merito che avrebbero accertato la dissociazione dell'istante dal contesto criminale; d) la violazione di legge per avere attribuito al regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. una pretesa efficacia automaticamente preclusiva del beneficio; e) in via sostanziale, la doglianza per difetto assoluto di motivazione e per asserita incongruità dell'apparato argomentativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il mezzo fosse inammissibile perché, nel giudizio di legittimità avverso l'ordinanza resa ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, è deducibile solo la violazione di legge, comprensiva del solo difetto assoluto di motivazione e non della mera insufficienza o incongruità motivazionale. Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito non era affatto mancante, ma articolata e coerente, e il ricorso si confrontava solo in modo generico e non specifico con essa. La Corte ha inoltre ribadito che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 è relativa e può essere vinta solo mediante concreta allegazione di elementi di fatto idonei a dimostrare la reale condizione di non abbienza; in assenza di tali allegazioni, il giudice non ha obbligo di ulteriori accertamenti. Ha poi confermato che l'assenza di intestazioni patrimoniali o la mera detenzione protratta nel tempo non bastano, così come non hanno efficacia vincolante, in altri procedimenti, i provvedimenti di ammissione al patrocinio adottati da diverse autorità giudiziarie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
disciplina l'opposizione e il ricorso avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
introduce una presunzione relativa di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per determinati gravi reati, superabile con prova contraria concreta e specifica
art. 41-bis ord. pen.
nel caso esaminato non può essere automaticamente elevato a indice esclusivo o decisivo di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti necessari alla motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 98 cod. proc. pen.
richiamato come base del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato
art. 53 Cost.
evocato come parametro del principio antielusivo collegato alla capacità contributiva
art. 3 Cost.
richiamato in collegamento con il principio antielusivo e la parità di trattamento
art. 24, comma terzo, Cost.
fondamento costituzionale del diritto al patrocinio per i non abbienti
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
richiamato per affermare che l'accertamento del reddito imponibile è autonomo e incidentale nel giudizio penale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'ammissione o sulla declaratoria di inammissibilità del patrocinio a spese dello Stato è deducibile soltanto la violazione di legge; non sono censurabili la mera insufficienza, incongruità o non condivisione della motivazione, salvo il caso di totale assenza o radicale inesistenza dell'apparato argomentativo.
- La presunzione di superamento del limite di reddito prevista per i soggetti condannati per specifici reati ha natura relativa: può essere superata solo mediante allegazione di concreti elementi di fatto, chiari e univoci, idonei a dimostrare l'effettiva condizione di non abbienza.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'onere di dimostrare la non abbienza grava sul richiedente; in difetto di un'allegazione adeguata, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori accertamenti officiosi.
- La mera autocertificazione, la semplice certificazione reddituale, l'assenza di beni intestati o la protratta detenzione non bastano, di per sé, a vincere la presunzione di abbienza quando manchi una concreta ricostruzione della reale situazione economica.
- I provvedimenti con cui altri giudici abbiano in precedenza concesso il patrocinio non hanno efficacia vincolante in altri procedimenti, nei quali il giudice deve compiere una valutazione autonoma sulla sussistenza dei presupposti del beneficio.
- Nel valutare la richiesta di patrocinio, il giudice deve privilegiare la sostanza della reale capacità economica del richiedente, secondo un principio antielusivo coerente con la capacità contributiva e con la finalità costituzionale di assicurare la difesa dei non abbienti.
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