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Ordinanza

Ordinanza n. 13554/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento, previa sospensione - del decreto di rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato n. 7293 del 27/(/25 emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka, nonché - del provvedimento di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dal S.U.I. di Milano;

Giustizia amministrativa202512763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka e, successivamente, previa rimessione in termini e notifica al Ministero dell’Interno, ha esteso l’impugnazione alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano. Il Collegio aveva rilevato la possibile inammissibilità originaria del ricorso per mancata impugnazione della revoca del nulla osta e per omessa citazione del Ministero dell’Interno. La questione decisa riguarda la competenza territoriale del TAR Lazio rispetto a quella del TAR Lombardia, in ragione della connessione tra il diniego del visto e la revoca del nulla osta.

La decisione

Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Lombardia, sede di Milano. Ha ritenuto che il diniego del visto sia connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta, poiché costituisce lo sviluppo necessario di quest’ultima ed è vincolato nel suo esito. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato ritenuto direttamente applicabile, perché disciplina l’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo, mentre la revoca del nulla osta è autonomamente e immediatamente lesiva e, quindi, autonomamente impugnabile. Tuttavia, la competenza del TAR Lombardia sulla domanda principale relativa alla revoca attrae quella sulla domanda accessoria relativa al diniego del visto, in applicazione del principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice. Tali principi sono ricondotti all’effettività della tutela, alla ragionevole durata del processo e al cumulo delle domande. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lombardia nei termini e nelle forme dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata decisa la domanda cautelare e le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle cause connesse.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo delle domande giudiziali davanti allo stesso giudice e conferma la rilevanza processuale della concentrazione delle controversie connesse.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo

    La competenza territoriale per la domanda principale attrae quella relativa alla domanda accessoria connessa.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    La declinatoria di competenza adottata senza decisione sulla domanda cautelare impedisce al giudice incompetente di pronunciarsi sulla cautela.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini e nelle forme previste dalla disposizione.

  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenze n. 17, n. 29 e n. 30 del 2014

    Nel rapporto tra atto prefettizio interdittivo e atti applicativi adottati da autorità diverse, la causa principale può attrarre la causa accessoria in presenza di una connessione sostanziale, secondo una ricostruzione estensibile al rapporto tra revoca del nulla osta e diniego del visto.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo è autonomamente e immediatamente lesivo, l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non trova applicazione, poiché tale disposizione presuppone un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnato o impugnabile.
  • Il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato è connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta al lavoro quando il diniego costituisce lo sviluppo necessario della revoca ed è vincolato nel suo esito da quest’ultima.
  • In presenza di una causa principale relativa a un atto lesivo adottato da un’amministrazione territorialmente individuabile e di una causa accessoria relativa a un atto connesso adottato da un’autorità diversa, la competenza territoriale del giudice competente per la causa principale può attrarre quella sulla causa accessoria, anche se manca una specifica disciplina codicistica sul mutamento della competenza per connessione.
  • Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice è applicabile nel processo amministrativo in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo, anche mediante il cumulo delle domande.
  • La declinatoria della competenza territoriale comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR indicato come competente secondo le forme e i termini stabiliti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; il giudice che si dichiara incompetente non decide la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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