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Sentenza

Sentenza del 14/03/2016 n. 2440 - Comm. Trib. Prov. Milano

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - Diritto al rimborso dell'Irpef versata in eccesso - Termine di decadenza - Termine di decadenza biennale previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso dell'IRPEF versata in eccesso e, in particolare, il rispetto del termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 602/1973. La questione consisteva nello stabilire se, decorso inutilmente il termine di 48 mesi, il contribuente potesse comunque riattivare il rapporto giuridico o ottenere il rimborso, anche mediante giudizio di ottemperanza.

La decisione

La sentenza ha affermato che il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 602/1973 è un termine di decadenza. Il suo inutile decorso rende definitivo il rapporto giuridico tra contribuente e Amministrazione finanziaria, che deve considerarsi esaurito e non può essere riattivato successivamente, neppure attraverso un giudizio di ottemperanza. Il testo non indica espressamente il dispositivo né i nomi delle parti, ma il principio enunciato è sfavorevole alla richiesta di rimborso presentata oltre termine.

Norme richiamate

  • Articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza di 48 mesi per la proposizione dell'istanza di rimborso

    Il termine per chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso ha natura decadenziale. Se l'istanza non viene presentata entro tale termine, il rapporto giuridico si consolida definitivamente e il diritto al rimborso non può essere fatto valere successivamente.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso di un'imposta versata in eccesso è necessario rispettare il termine di decadenza previsto dalla legge; il semplice decorso del tempo può far perdere definitivamente il diritto.
  • Un termine di decadenza, una volta scaduto, non è normalmente soggetto a riapertura o sospensione salvo specifiche disposizioni normative.
  • Il giudizio di ottemperanza serve a dare esecuzione a una decisione già favorevole e non può essere utilizzato per eludere un termine decadenziale o per riattivare un rapporto tributario ormai esaurito.
  • In situazioni analoghe occorre verificare con precisione la data iniziale del termine, gli eventuali atti interruttivi o sospensivi previsti dalla legge e la data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Testo integrale

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