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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - delle determinazioni di cui alla nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria prot. n. 36112 del 25/06/2021, recante la diffida alle case di cura in indirizzo ad erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa (APA e PAC); - in via subordinata, del Decreto del Commissario ad acta 8 maggio 2019, n. 82, e ss.mm.ii. recate dai Decreti del Commissario ad acta 25 luglio 2019, n. 111, e 20 dicembre 2019, n. 190, ove interpretati nel senso di precludere la prosecuzione dell'attività di APA e PAC sulla scorta dei titoli autorizzativi e di accreditamento previgenti fino alla verifica del possesso o meno dei nuovi requisiti recati dal decreto n. 82/2019; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quello impugnato. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3.06.2022: - delle determinazioni di cui alla nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria prot. n. 20528 del 14/04/2022, recante una nuova diffida alle case di cura in indirizzo ad erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa (APA e PAC) seppur autorizzate ed accreditate dalla Regione; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202100493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffide dell’ASP di Reggio Calabria a non erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa APA e PAC, nonché, in via subordinata, i decreti commissariali regionali sui nuovi requisiti di accreditamento ove interpretati in senso ostativo alla prosecuzione dell’attività

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato le note dell’ASP di Reggio Calabria del 25 giugno 2021 e del 14 aprile 2022, con le quali era stata diffidata, insieme alle altre strutture operanti sul territorio, dall’erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa APA e PAC. In via subordinata ha contestato i decreti del Commissario ad acta n. 82 del 2019, n. 111 del 2019 e n. 190 del 2019, ove interpretati nel senso di impedire la prosecuzione dell’attività sulla base dei titoli autorizzativi e di accreditamento già vigenti, prima della verifica dei nuovi requisiti. La ricorrente ha sostenuto che, pur avendo il decreto n. 82 del 2019 introdotto nuovi requisiti di accreditamento, la disciplina regionale successiva avrebbe mantenuto validi i titoli APA e PAC già esistenti fino al 29 giugno 2022, con conseguente illegittimità delle diffide, contrazione dell’attività, mancata contrattualizzazione e mancata remunerazione delle prestazioni erogate. Il Collegio ha rilevato che la stessa società aveva già ottenuto, con sentenza n. 663 del 24 agosto 2021, l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di concludere il procedimento relativo alla stipula dei contratti APA e PAC per gli anni 2019 e 2020. Poiché l’effettivo stato di esecuzione di tale sentenza potrebbe incidere sulla procedibilità del presente ricorso, il giudice ha disposto un chiarimento documentato sull’ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né le questioni di rito né il merito delle censure contro le diffide e i decreti commissariali. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di fornire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, documentati chiarimenti sull’effettivo stato dell’ottemperanza alla sentenza n. 663 del 2021. Il Collegio ha evidenziato che non risultano, nel fascicolo del precedente giudizio, né una richiesta della parte di insediamento del commissario ad acta né attività da questi eventualmente compiute. Gli esiti dell’ottemperanza potrebbero condizionare la procedibilità dell’odierno ricorso. Ogni decisione in rito e nel merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato congiuntamente all’art. 117 c.p.a. nel precedente giudizio sul silenzio dell’ASP, definito con sentenza n. 663 del 2021.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale rito del precedente giudizio volto ad accertare l’illegittimità del silenzio dell’ASP e a ottenere la conclusione del procedimento contrattuale.

  • art. 65 c.p.a.

    Indicato tra le disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Indicato tra le disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Indicato tra le disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • Decreto del Commissario ad acta 8 maggio 2019, n. 82

    Atto regionale che ha introdotto nuovi requisiti di accreditamento per le prestazioni APA e PAC; è impugnato in via subordinata ove interpretato come ostativo alla prosecuzione dell’attività sulla base dei titoli previgenti.

  • Decreto del Commissario ad acta 25 luglio 2019, n. 111

    Atto successivo al decreto n. 82 del 2019, impugnato nella medesima prospettiva interpretativa.

  • Decreto del Commissario ad acta 20 dicembre 2019, n. 190

    Ulteriore atto regionale successivo, impugnato ove ritenuto ostativo alla prosecuzione dell’attività APA e PAC sulla base dei titoli previgenti.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla procedibilità di un ricorso può essere condizionata dall’esito dell’esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale riguardante il medesimo rapporto sostanziale, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire documentati chiarimenti sullo stato dell’ottemperanza prima di pronunciarsi in rito e nel merito.
  • La mera affermazione della pendenza dell’ottemperanza non è sufficiente a dimostrare l’effettivo stato di esecuzione di una sentenza: la parte interessata deve fornire al giudice elementi documentali idonei, anche con riguardo all’eventuale attivazione e all’attività del commissario ad acta.
  • Quando una precedente sentenza ha ordinato all’amministrazione di concludere un procedimento mediante una determinazione espressa e definitiva, l’eventuale mancata attivazione del commissario ad acta e lo stato concreto dell’esecuzione possono assumere rilievo nella valutazione della procedibilità di un successivo ricorso connesso.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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