Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 3564 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Disposizioni di carattere generale -Ires - Rimborso - Indicazione del credito nella dichiarazione d'imposta - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

XXX srl ha chiesto il rimborso di eccedenze IRES relative agli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 per investimenti in impianti fotovoltaici. L'Agenzia ha contestato sia la legittimazione della società, ritenendo che il versamento fosse stato effettuato dalla capogruppo YYY SPA nell'ambito del consolidato fiscale, sia la spettanza dell'agevolazione e la tempestività dell'istanza di rimborso. La CTR ha ritenuto che, in assenza della cessione delle eccedenze al gruppo mediante il rigo GN, XXX srl conservasse la titolarità del credito. Ha inoltre considerato sufficiente l'esposizione del credito nel rigo RX delle dichiarazioni, escludendo l'applicazione del termine decadenziale di 48 mesi e ritenendo applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La CTR di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP, che aveva riconosciuto il diritto di XXX srl al rimborso delle eccedenze IRES. Sono state respinte le eccezioni relative al difetto di legittimazione, alla tardività dell'istanza e delle dichiarazioni integrative e alla mancanza dei requisiti per l'agevolazione, non essendo stata fornita prova concreta dell'assenza dei requisiti o dell'utilizzo di finanziamenti pubblici incompatibili. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000

    Prevede agevolazioni fiscali per determinati investimenti produttivi, tra cui quelli riferiti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative. La CTR ha ritenuto non provata la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi della società.

  • Art. 118, commi 2 e 3, TUIR

    Le eccedenze d'imposta possono essere utilizzate dalla controllante o, alternativamente, dalle società cui competono; gli obblighi di versamento competono esclusivamente alla controllante.

    Nel consolidato fiscale, il fatto che la capogruppo effettui i versamenti non esclude che la società controllata possa utilizzare o chiedere il rimborso delle proprie eccedenze, salvo che le abbia trasferite al gruppo.

  • Art. 38-bis, DPR n. 633/1972

    Il termine di 48 mesi previsto per le richieste di rimborso non si applica quando il contribuente abbia già manifestato la volontà di ottenere il rimborso mediante l'esposizione del credito nella dichiarazione.

  • Art. 30, DPR n. 633/1972

    Secondo i principi richiamati dalla Cassazione, la manifestazione della volontà di chiedere il rimborso può risultare dalla dichiarazione annuale, senza necessità di ulteriori formalità costitutive.

  • Art. 38, DPR n. 602/1973

    La possibilità di correggere errori dichiarativi e chiedere il rimborso non esaurisce necessariamente la facoltà del contribuente entro i termini previsti per l'istanza amministrativa, potendo la correzione essere fatta valere anche in sede contenziosa.

  • Art. 124, TUIR

    La norma disciplina l'interruzione della tassazione di gruppo; la CTR ha ritenuto non pertinente il suo richiamo per negare alla controllata la legittimazione al rimborso.

  • Art. 9, comma 1, decreto interministeriale 19 febbraio 2007

    Le tariffe incentivanti e il premio non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

    La limitazione alla cumulabilità degli incentivi avrebbe potuto incidere sull'agevolazione, ma l'Agenzia non ha dimostrato in concreto l'esistenza di finanziamenti pubblici incompatibili.

  • Art. 19, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 luglio 2012

    Il limite di cumulabilità previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto interministeriale del 2007 si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000.

    Estende il limite di cumulabilità degli incentivi pubblici anche all'agevolazione fiscale oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale, il versamento dell'imposta da parte della capogruppo non comporta automaticamente la perdita della legittimazione della controllata a chiedere il rimborso delle proprie eccedenze: è decisivo verificare se tali eccedenze siano state effettivamente trasferite al gruppo.
  • L'assenza della compilazione del rigo GN, o di altra evidenza del trasferimento dell'eccedenza al consolidato, può sostenere la tesi secondo cui il credito è rimasto nella titolarità della società controllata.
  • L'esposizione di un credito nella dichiarazione può costituire manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso. In tale situazione, secondo l'orientamento richiamato, il diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine decadenziale di 48 mesi.
  • Gli errori nella dichiarazione fiscale possono essere emendati anche successivamente e, in determinate condizioni, fatti valere direttamente in sede contenziosa, purché sia dimostrata l'effettiva spettanza del credito.
  • Per contestare un'agevolazione fiscale non è sufficiente richiamare astrattamente limiti di cumulabilità o possibili inadempimenti: l'amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la mancanza dei requisiti o l'esistenza di circostanze incompatibili con il beneficio.
  • Il mero riporto dell'eccedenza d'imposta negli esercizi successivi non elimina il diritto al rimborso, se il credito risulta effettivamente esistente e correttamente documentato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.