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Sentenza

Sentenza n. 7606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. -OMISSIS-, pubblicata il 10 febbraio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In primo grado, ordinanza di ripristino del 2 febbraio 2024, diniego della SCIA in sanatoria del 14 marzo 2024 e ordinanza di ripristino del 10 febbraio 2025; in appello, sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, del 10 febbraio 2026 che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto: omessa pronuncia sull'impugnazione dell'ordinanza di ripristino del 2024, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; errore nell'escludere la natura temporanea e di edilizia libera dei lavori di sbancamento e demolizione del muro, sostenendo che fossero funzionali all'accesso dei mezzi necessari alle indagini per un pozzo freatico e riconducibili all'art. 6, comma 1, lettere a) e d), d.P.R. 380/2001; illegittimità del diniego della SCIA in sanatoria e violazione dell'ordinanza cautelare del TAR, che a suo dire avrebbe consentito i lavori e il cui obbligo di ripristino sarebbe stato adempiuto. Con il secondo ha censurato l'ordinanza di ripristino del 2025, sostenendo che le opere fossero state eseguite in attuazione della misura cautelare. In primo grado erano inoltre state prospettate la disapplicazione o la decadenza di prescrizioni della convenzione urbanistica del 2007. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione consiliare di approvazione della convenzione e per omessa notifica ad almeno un controinteressato.

La decisione

L'appello è stato respinto integralmente. Le produzioni documentali sopravvenute del Comune sono state ritenute ammissibili ma irrilevanti; la relazione tecnica depositata dall'appellante in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.a., perché formabile e producibile già in primo grado, e comunque irrilevante. Il Collegio ha potuto prescindere dalle eccezioni comunali di inammissibilità del ricorso originario. Il primo motivo è infondato: il TAR ha esaminato tutte le domande, compresa quella contro l'ordinanza del 2024, poiché l'omessa pronuncia va verificata considerando la motivazione nel suo complesso e non ricorre quando la decisione è implicita in un'affermazione incompatibile con la tesi del ricorrente. Le opere, valutate unitariamente e non in modo atomistico, hanno comportato sbancamento e livellamento permanenti di circa 1.000 mq, demolizione del muro e sua ricostruzione in posizione diversa, trasformando il passaggio pedonale in un accesso carraio. Esse violano la convenzione urbanistica dell'11 giugno 2007, tuttora efficace e vincolante anche per gli acquirenti delle aree, nonché gli artt. 41 e 53 delle NTA del PRG: le norme vietano alterazioni permanenti del profilo dei suoli e subordinano le movimentazioni ammesse a titolo autorizzativo, pareri favorevoli congiunti e relazione geologico-tecnica, richiesta anche per la destinazione agricola. L'intervento non rientra nell'edilizia libera: l'art. 6, comma 1, lettera d), riguarda movimenti strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, mentre lo sbancamento era funzionale alla realizzazione di un pozzo; la manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) non può comportare un radicale mutamento dei luoghi. Sono quindi legittimi l'ordine del 2024 e il diniego di sanatoria, fondato sul parere contrario della Commissione edilizia e sul contrasto con la convenzione; il parere era ostativo al rilascio del titolo. È infondata anche la pretesa che la cautelare avesse autorizzato opere permanenti: essa aveva presupposto la temporaneità dei lavori e imposto espressamente il ripristino dopo il sondaggio e la realizzazione del pozzo. L'ordinanza comunale del 20 maggio 2024, rimasta inoppugnata, aveva inoltre fissato in 180 giorni il limite temporale e ribadito il ripristino. Accertato il 21 novembre 2024 il mantenimento dello sbancamento e del muro in posizione difforme, il Comune ha legittimamente ordinato nel 2025 la rimessione in pristino. L'appellante è stato condannato a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    la relazione tecnica a firma dell’ing. -OMISSIS-, depositata dall’appellante il 21 settembre 2026, è inammissibile per violazione dell’art. 104 c.p.a., trattandosi di un documento che avrebbe potuto essere formato e prodotto già in sede di ricorso dinanzi al T.a.r.

    È inammissibile in appello la produzione di un documento che avrebbe potuto essere formato e depositato già nel giudizio di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va, infatti, accertato con riferimento alla motivazione nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, e sussiste solo quando risulti non esaminato il punto controverso, non quando la decisione sul motivo derivi implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile.

    L'omessa pronuncia si valuta considerando l'intera motivazione e non sussiste se la decisione sul punto controverso è implicita in una statuizione di segno contrario e incompatibile.

  • artt. 41, 53 e 10 NTA del PRG

    Tali disposizioni prevedono, in particolare, che: a) non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli; b) le movimentazioni, ove ammesse, richiedono un titolo autorizzativo subordinato al parere favorevole della Commissione edilizia e della Commissione locale per il paesaggio, espresso in seduta congiunta; c) la richiesta di titolo deve essere corredata dalla relazione geologico-tecnica prevista ai fini dell’utilizzazione urbanistica, per tutti i territori in classe II di pericolosità geomorfologica, tra cui rientra quello di causa.

    Le movimentazioni di terra che alterano permanentemente il profilo del suolo non sono ammesse; quelle consentite necessitano del titolo e dei pareri prescritti, oltre che della relazione geologico-tecnica per i terreni in classe II. La relazione è richiesta anche per la destinazione agricola.

  • art. 6, comma 1, lettere a) e d), d.P.R. 380/2001

    A siffatta qualificazione ostano sia la lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che si riferisce ai «movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio delle attività agricole» (mentre nel caso di specie lo sbancamento è funzionale alla realizzazione di un pozzo freatico, ossia di un manufatto, ed è solo indirettamente inerente all’attività agricola) sia la lettera a) del medesimo comma 1 dell’art. 6, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria, i quali non possono mai consistere in un radicale mutamento dello stato dei luoghi.

    Non rientrano nell'edilizia libera i movimenti di terra solo indirettamente connessi all'attività agricola e funzionali alla realizzazione di un manufatto; neppure la manutenzione ordinaria può comprendere un radicale mutamento dello stato dei luoghi.

Massime di principio

  • Per accertare l'omessa pronuncia, la motivazione della sentenza va considerata nel suo complesso: il vizio sussiste se un punto controverso non è stato esaminato, ma non quando la decisione su di esso risulta implicitamente da un'affermazione decisoria incompatibile con la tesi della parte.
  • La qualificazione edilizia di opere connesse va effettuata considerando unitariamente la trasformazione realizzata; non è consentito isolare i singoli lavori quando la loro considerazione atomistica impedisce di cogliere la portata dell'intervento complessivo.
  • I movimenti di terra ricadono nell'edilizia libera solo quando siano strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; non vi rientrano se sono funzionali alla realizzazione di un manufatto e solo indirettamente inerenti all'attività agricola. La manutenzione ordinaria, inoltre, non può comportare un radicale mutamento dello stato dei luoghi.
  • Una convenzione urbanistica può imporre vincoli conformativi della proprietà in funzione di interessi pubblici; gli obblighi convenzionali hanno natura propter rem e si trasmettono agli acquirenti delle aree interessate, che non possono sciogliersi unilateralmente dal vincolo.
  • La misura cautelare, in quanto interinale, non legittima opere edilizie permanenti né modifiche irreversibili dell'assetto dei luoghi. Se la cautelare consente interventi provvisori per una finalità determinata e impone il ripristino al suo conseguimento, una volta cessata tale finalità il destinatario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani attuativi e lottizzazioniAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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