Cassazione Civile, Ordinanza n. 32639/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di un terreno che l'acquirente assume essere stato venduto con occultamento di un vincolo boschivo di inedificabilità assoluta, già emerso in sede penale a carico dei soggetti coinvolti nella vendita. In origine il giudice penale aveva condannato per truffa contrattuale aggravata, con provvisionale in favore della parte civile; la decisione era stata poi annullata dalla Cassazione penale limitatamente alle statuizioni civili per vizio di motivazione, con rinvio al giudice civile. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo decisivo che, prima del rogito, l'amministratore della società acquirente avesse visionato il terreno e soprattutto avesse acquisito, presso gli uffici comunali, conoscenza del diniego di lottizzazione e della vicenda amministrativa collegata al vincolo. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse violato il giudicato formatosi sull'esistenza del vincolo boschivo e del correlato diniego di lottizzazione prima del rogito; 2) e 3) violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente o comunque illogica, perché la mera visione materiale del terreno non sarebbe stata idonea a dimostrare la conoscenza dei vincoli giuridici e i venditori avrebbero comunque dovuto segnalarli, anche a prescindere dal certificato urbanistico temporaneamente non aggiornato; 4) ulteriore vizio motivazionale per erronea interpretazione delle deposizioni dei tecnici comunali, dai quali la Corte d'appello avrebbe desunto in modo non plausibile la conoscenza del vincolo da parte dell'acquirente; 5) violazione dell'art. 384 c.p.c., per asserita violazione del vincolo imposto dal giudice di rinvio, poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'attendibilità dei testi Borzì e Pappalardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva negato l'esistenza del vincolo boschivo e del diniego di lottizzazione prima del rogito, ma aveva semplicemente attribuito rilievo decisivo alla conoscenza di tali circostanze da parte dell'amministratore della società acquirente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla sola visione materiale del fondo, ma sulla acquisita conoscenza del diniego di lottizzazione, sicché le censure non colpivano la reale ratio decidendi. Quanto al quarto e quinto motivo, la Corte ha ritenuto il primo inammissibile e il secondo infondato: ha richiamato il contenuto della precedente pronuncia di cassazione penale che aveva delimitato il rinvio e ha affermato che il giudice civile di rinvio non aveva violato alcun vincolo, avendo correttamente riesaminato le deposizioni e gli atti; le doglianze della ricorrente miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in favore dei controricorrenti in solido attivo.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte esclude la violazione perché il giudice di rinvio non ha negato il fatto storico del vincolo, ma ne ha valutato diversamente la rilevanza alla luce della conoscenza dell'acquirente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio motivazionale; la Corte ritiene le censure in parte inammissibili perché non investono la reale ratio decidendi, ma sollecitano una rilettura del merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione; la Corte non ravvisa alcuna carenza motivazionale rilevante in sede di legittimità.
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della censura sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito logicamente sufficiente.
art. 384 c.p.c.
richiamato per asserita violazione del vincolo del giudice di rinvio; la Corte afferma che il giudice civile ha rispettato i limiti derivanti dalla precedente cassazione e poteva riesaminare i fatti non definitivamente preclusi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali conseguenti al rigetto.
Massime di principio
- Il giudicato o il vincolo derivante da una precedente cassazione con rinvio vincolano il giudice di merito solo rispetto ai fatti definitivamente accertati o presupposti dal principio di diritto; restano riesaminabili i fatti non coperti da tale preclusione, nei limiti delle eventuali decadenze o preclusioni processuali.
- Una censura di legittimità è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a sostituire la propria lettura degli atti a quella del giudice di merito.
- La motivazione è censurabile solo se non affronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare profili secondari o ricostruzioni fattuali che non abbiano costituito il fondamento decisivo della decisione.
- Nel giudizio civile di rinvio, il giudice può riesaminare le deposizioni e gli elementi istruttori per verificare la fondatezza della domanda, purché si mantenga entro il perimetro dei fatti non già definitivamente coperti da giudicato o da specifico vincolo decisorio.
- In una controversia risarcitoria collegata alla vendita di un bene asseritamente gravato da vincoli urbanistici o paesaggistici, assume rilievo decisivo la conoscenza effettiva del vincolo da parte dell'acquirente al momento della conclusione del contratto, se tale circostanza esclude il pregiudizio dedotto.
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