Sentenza del 24/11/2016 n. 6157 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - COMPENDIO UNICO - Concessione in affitto - Revoca agevolazioni - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la spettanza delle agevolazioni fiscali riconosciute per l'acquisto di terreni e relative pertinenze costituenti un compendio unico, ritenendo che la successiva concessione in affitto dei terreni comportasse la decadenza dai benefici. Il contratto di affitto era stato stipulato tra gli stessi acquirenti-beneficiari e un'azienda agricola a loro riconducibile.
La decisione
La revoca delle agevolazioni è stata ritenuta illegittima. L'art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 228/2001 stabilisce che i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico sono indivisibili e non frazionabili per dieci anni dalla costituzione. Tale vincolo non impedisce la concessione in affitto del compendio: la mera locazione non equivale a divisione, frazionamento o alienazione e, pertanto, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Norme richiamate
Art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 228/2001
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico sono considerati indivisibili e non frazionabili per dieci anni dal momento della costituzione.
Il divieto riguarda la divisione e il frazionamento del compendio unico, ma non vieta, di per sé, la concessione in affitto dei terreni e delle pertinenze. La locazione non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni, purché non costituisca uno strumento elusivo o non violi altri specifici obblighi previsti dalla disciplina agevolativa.
Massime di principio
- La concessione in affitto di un terreno acquistato con agevolazioni fiscali non determina automaticamente la decadenza dal beneficio quando la norma impone soltanto l'indivisibilità e il divieto di frazionamento.
- Occorre distinguere tra affitto o locazione, che trasferisce temporaneamente il godimento del bene, e divisione, frazionamento, alienazione o altri atti espressamente vietati dalla disciplina agevolativa.
- La verifica deve essere effettuata considerando il contenuto concreto del contratto e tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile, poiché la mera riconducibilità dell'affittuario agli stessi beneficiari non è sufficiente, da sola, a giustificare la revoca.
- In caso di revoca, l'Amministrazione deve dimostrare la violazione di uno specifico requisito o vincolo previsto dalla legge; non è sufficiente un'interpretazione estensiva del divieto di frazionamento.
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