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Sentenza

Sentenza del 04/06/2021 n. 4812 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n.114/2021 TRIBUTI LOCALI - IMU - Avviso di accertamento - Riproponibilità dei motivi di ricorso - Erronea valutazione delle prove -Ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2013 per euro 3.495,00: il ricorrente sosteneva di non essere proprietario degli immobili oggetto di accertamento in quanto gli stessi erano stati alienati prima della tassazione. In primo grado la CTP aveva ritenuto invece che le visure catastali mostravano la titolarità pro quota del contribuente, rigettando il ricorso. In appello il contribuente lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado (evidenziando che le visure catastali non costituiscono prova piena della proprietà) e ripropone gli atti notarili di compravendita che dimostrano le cessioni avvenute negli anni '70 e '80.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, considerando legittima la riproposizione in II grado delle prove non adeguatamente valutate in primo grado purché accompagnata da critica contenutistica della decisione impugnata. Sul merito il Tribunale ha dato rilievo agli atti notarili prodotti dal contribuente (compravendite del 21/08/1974 e 06/07/1982) ritenendo che tali documenti dimostrassero l'alienazione degli immobili anteriormente all'imposizione, mentre le visure catastali hanno valore meramente indiziale. Pertanto è stato accolto l'originario ricorso del contribuente e condannata la resistente alle spese processuali (euro 300,00 per il primo grado e euro 500,00 per il secondo grado, oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 53

    Richiede specificità dei motivi di impugnazione in appello; interpretato in senso sostanziale: sono sufficienti motivi evincibili dall'atto considerato nel suo complesso, soprattutto quando la sentenza di primo grado non abbia vagliato le argomentazioni della parte.

  • Art. 342 c.p.c.

    Principi relativi alla specificità dei motivi di appello mutuati dalla giurisprudenza civile: l'atto d'appello deve esporre la parte volitiva e una parte argomentativa che confuti la motivazione di primo grado; la riproposizione delle ragioni di primo grado è ammessa se la sentenza non le ha effettivamente vagliate.

  • Cass. sez. II, n. 24167/2013

    Cass. sez. II, n.24167/2013

    Afferma che i certificati catastali non possono da soli provare il diritto di proprietà, avendo valore meramente indiziario.

  • Cass. ord. n. 22339/2019

    Conferma il principio che i dati catastali, in certe circostanze, costituiscono solo indizi e non prova certa della titolarità immobiliare.

  • Cass. ord. n. 5161/2020

    Chiarisce i criteri di specificità dei motivi di appello nel processo tributario: l'appello deve consentire di individuare le doglianze e la parte argomentativa che confuta le ragioni del primo giudice; se la sentenza di primo grado non ha vagliato le tesi della parte, la riproposizione in appello è ammissibile.

Massime di principio

  • Le visure catastali hanno valore meramente indiziale: per provare la mancanza di titolarità (e dunque l'insussistenza del presupposto d'imposta) il contribuente deve produrre documenti idonei (es. atti notarili di compravendita, trascrizioni) che dimostrino l'alienazione anteriore alla tassazione.
  • Se il giudice di primo grado ignora o valuta erroneamente prove documentali, il contribuente può riproporre in appello quelle stesse prove, ma deve accompagnare la riproposizione con una critica esplicita e contenutistica della decisione impugnata (soddisfacendo il requisito di specificità dell'appello).
  • Il requisito di specificità dell'atto di impugnazione in materia tributaria va valutato sostanzialmente: l'appello è ammissibile quando, anche se sintetico, consente di comprendere le doglianze e il percorso logico-giuridico che si contesta; non è necessaria una formalistica elencazione di norme se le ragioni sono evincibili dal complesso dell'atto.
  • In controversie tributarie il giudice d'appello può procedere a revisio prioris instantiae: il ricorso al secondo grado non è limitato a questioni di diritto ma permette il riesame del merito, soprattutto quando emergono documenti che non erano stati adeguatamente valutati.
  • Le spese e le conseguenze processuali possono gravare sulla parte soccombente: produrre tempestivamente e in modo completo la documentazione probatoria è cruciale per evitare oneri economici e per ottenere l'accoglimento del ricorso.

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