Sentenza del 11/06/2015 n. 311 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere della prova e deducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo concreto della sentenza né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Enuncia tuttavia i principi secondo cui l'onere della prova contraria, con riferimento alla detrazione dell'IVA, grava sul contribuente; per i costi, la deducibilità dipende dalla loro effettiva inerenza e compatibilità con l'attività e l'oggetto sociale del soggetto che li deduce.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda fatture soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente effettuate ma riferite a un soggetto diverso da quello che formalmente risulta cedente o prestatore. Il contribuente che ha detratto l'IVA deve dimostrare che il cedente o prestatore non era un soggetto fittiziamente interposto, che l'operazione è stata effettivamente conclusa con tale soggetto e che egli non sapeva né avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Quanto alla deducibilità dei costi, occorre verificare concretamente la loro inerenza all'attività esercitata e la compatibilità con l'oggetto sociale della società deducente.
Massime di principio
- In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, la mera esistenza materiale della prestazione non è sufficiente per ottenere la detrazione dell'IVA: il contribuente deve dimostrare l'effettivo rapporto con il soggetto indicato in fattura e la propria estraneità, non conoscibile con l'ordinaria diligenza, alla frode.
- La detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente non dimostri di aver verificato adeguatamente l'identità, l'affidabilità e l'effettiva operatività del cedente o prestatore, secondo le circostanze concrete dell'operazione.
- La deducibilità dei costi deve essere valutata separatamente dalla detraibilità dell'IVA: anche se la spesa è stata sostenuta, essa è deducibile solo se inerente all'attività d'impresa e compatibile con l'oggetto sociale.
- Per tutelarsi, è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali e verifiche sull'effettiva operatività del fornitore.
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