Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/06/2015 n. 311 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere della prova e deducibilità dei costi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo non riporta il dispositivo concreto della sentenza né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Enuncia tuttavia i principi secondo cui l'onere della prova contraria, con riferimento alla detrazione dell'IVA, grava sul contribuente; per i costi, la deducibilità dipende dalla loro effettiva inerenza e compatibilità con l'attività e l'oggetto sociale del soggetto che li deduce.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda fatture soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente effettuate ma riferite a un soggetto diverso da quello che formalmente risulta cedente o prestatore. Il contribuente che ha detratto l'IVA deve dimostrare che il cedente o prestatore non era un soggetto fittiziamente interposto, che l'operazione è stata effettivamente conclusa con tale soggetto e che egli non sapeva né avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Quanto alla deducibilità dei costi, occorre verificare concretamente la loro inerenza all'attività esercitata e la compatibilità con l'oggetto sociale della società deducente.

Massime di principio

  • In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, la mera esistenza materiale della prestazione non è sufficiente per ottenere la detrazione dell'IVA: il contribuente deve dimostrare l'effettivo rapporto con il soggetto indicato in fattura e la propria estraneità, non conoscibile con l'ordinaria diligenza, alla frode.
  • La detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente non dimostri di aver verificato adeguatamente l'identità, l'affidabilità e l'effettiva operatività del cedente o prestatore, secondo le circostanze concrete dell'operazione.
  • La deducibilità dei costi deve essere valutata separatamente dalla detraibilità dell'IVA: anche se la spesa è stata sostenuta, essa è deducibile solo se inerente all'attività d'impresa e compatibile con l'oggetto sociale.
  • Per tutelarsi, è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali e verifiche sull'effettiva operatività del fornitore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.