Sentenza del 12/12/2016 n. 2167 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazione di avviso di accertamento - Irreperibilità relativa - Applicabilità art. 140 c.p.c. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che, pur essendo conosciuti la sua residenza e il suo indirizzo, l'atto fosse stato notificato con modalità non corrette in presenza di una situazione di temporanea irreperibilità. La questione riguardava la distinzione tra irreperibilità assoluta, disciplinata dall'art. 60, lett. e), del DPR 600/1973, e irreperibilità relativa, cui si applica l'art. 140 c.p.c.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere eseguita perché il destinatario o altro possibile consegnatario non viene temporaneamente rinvenuto, deve essere applicata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. La notificazione è valida solo se il notificante dimostra l'esecuzione e la ricezione da parte del destinatario di tutte le formalità previste dalla norma. Diversamente, se il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, trova applicazione la procedura speciale prevista dall'art. 60, lett. e), del DPR 600/1973.
Norme richiamate
Art. 60 del DPR 600/1973
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo la disciplina prevista dall'art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisce il contribuente che risulta trasferito in luogo sconosciuto.
La disposizione si applica alle ipotesi di irreperibilità assoluta, nelle quali il destinatario non risulta più reperibile presso un luogo conosciuto e il suo nuovo indirizzo è sconosciuto.
Art. 60, lett. e), del DPR 600/1973
La norma disciplina la notificazione degli atti tributari quando il contribuente è irreperibile in senso assoluto, ossia quando risulta trasferito in luogo sconosciuto.
Art. 140 c.p.c.
La norma si applica nei casi di irreperibilità relativa: l'indirizzo e la residenza del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non è possibile per la sua temporanea assenza. La validità della notificazione richiede la prova dell'esecuzione di tutte le formalità previste, inclusa la ricezione da parte del destinatario della comunicazione prescritta.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario deve essere adattata al tipo di irreperibilità: irreperibilità assoluta se il destinatario è trasferito in luogo sconosciuto; irreperibilità relativa se l'indirizzo è conosciuto ma il destinatario è temporaneamente assente.
- In caso di irreperibilità relativa, non è sufficiente depositare l'atto o lasciare un avviso: l'Amministrazione deve provare il compimento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., compresa la ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
- L'utilizzo della procedura prevista per l'irreperibilità assoluta, quando invece l'indirizzo del contribuente è conosciuto, può determinare l'invalidità della notificazione.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve documentare in modo puntuale le verifiche effettuate, la situazione riscontrata presso l'indirizzo e tutte le formalità notificatorie eseguite.
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